F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Antonio CATUOGNO / U.S.D. PALAU ( 88/01 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Antonio CATUOGNO / U.S.D. PALAU ( 88/01 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI L’allenatore professionista di seconda categoria Antonio Catuogno in data 3 gennaio 2011 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società U.S.D. Palau, partecipante al campionato regionale Sardegna di prima categoria, il saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima in data 1 settembre 2010. Al ricorso il tecnico allega copia originale del contratto economico nel quale si conviene che la società nell’assumere il tecnico quale allenatore della prima squadra gli riconosce un premio di tesseramento di €.9.000,00 da pagarsi in suddivisione a scadenze mensili a partire dal mese di ottobre 2010. Dichiarando di aver percepito solamente la somma di €.1.125,00 in data 7 ottobre 2010 chiede al Collegio di far obbligo alla società Palau di provvedere al saldo di €.3.375,00 per la rate scadute al momento della presentazione della vertenza e di quelle che successivamente andranno a maturare nelle more del presente ricorso. Domanda inoltre la corresponsione degli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica inoltre di essere stato esonerato dalla società in data 26 ottobre 2010. Al ricorso vengono allegate le seguenti documentazioni: - scrittura privata in originale e copia della normative che regolano l’accordo - copia della lettera di esonero - copia della ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte Con raccomandata del 25 gennaio 2011 il Segretario di questo Collegio invita la società U.S.D. Palau a presentare le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il giorno 8 febbraio 2011 il Collegio richiede al Comitato Regionale Sardegna l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta positiva e copia del medesimo. Il tecnico Catuogno,con raccomandata del 14 febbraio 2011 comunica al Collegio Arbitrale che la società Palau non ha provveduto a ritirare la raccomandata da lui inviata il 3 gennaio 2011 contestualmente a quella inviata a codesto Collegio. Dichiara di aver fatto ricerche presso l’ufficio postale ricevendo risposta che lo scritto era stato regolarmente recapitato all’indirizzo segnato ma che il ricevente si era rifiutato di ritirarlo. A tale proposito allega al suo scritto fotocopia del documento rilasciato dall’ufficio postale di La Maddalena. Afferma che, dopo aver provveduto inutilmente a segnalare telefonicamente al segretario della società la giacenza di tale corrispondenza con invito a provvederne il ritiro, in data 9 febbraio 2011 la raccomandata è ritornata al mittente. Il Collegio presa visione della documentazione pervenuta ed in considerazione del fatto che la società Palau regolarmente invitata a presentare le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Antonio Catuogno e obbliga la società U.S.D. Palau al pagamento a suo favore di €.7.875,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico,di €.43,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.7.918,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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