F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO MATRONE
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010
Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO MATRONE – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Matrone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF e in
riferimento all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver
esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di responsabile tecnico
contemporaneamente delle società ASD Virtus Baia ed AC Forio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 30/11/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 15/04/2010.
Ritenuto che:
- i fatti contestati, che sono correlati a quelli oggetto del deferimento del sig. Giovanni
Iovine di cui alla contestuale odierna decisione di questa Commissione, risultano
comprovati dalla documentazione agli atti del Settore Tecnico della FIGC;
- in particolare il tesseramento è stato sì richiesto il 18/08/2009 ma ottenuto solo il
successivo 21/10/2009, di talché il deferito ha svolto l’attività di allenatore senza
regolare tesseramento per tutte le gare di campionato del settembre e di buona parte
dell’ottobre 2009;
- questo del resto risulta indirettamente anche dalle dichiarazioni confessorie rese dal
sig. Giovanni Iovine per gli stessi fatti in contestazione di cui al separato
procedimento sopra ricordato
P.Q.M.
dichiara il sig. VINCENZO MATRONE responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
30/10/2010.