F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 15 Giugno 2011 7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DARIO D’AGOSTINO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL’ART. 85, LETT. C) PAR. V, N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 15 Giugno 2011 7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DARIO D’AGOSTINO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL’ART. 85, LETT. C) PAR. V, N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, con nota n. 7109/1037pf10-11/SP/blp del 30.3.2011, i sigg.ri Dario D’Agostino ed Antonio Barnabei, il primo, quale Presidente e legale rappresentante della Società Giulianova Calcio S.r.l. ed, il secondo, quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché la medesima società, per rispondere, rispettivamente: - il signor D’Agostino della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafi IV) e V) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II° trimestre, dovuti a due propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e a sei propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I° trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto in data 14.2.2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - il signor Barnabei, della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto in data 14.2.2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale. I deferiti si sono difesi, contestando le violazioni loro addebitate ed, all’esito del dibattimento, la Commissione Disciplinare Nazionale – dopo avere precisato che “le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento” – ha rilevato: a) “che il richiamato art. 85 N.O.I.F. prescrive che le società devono documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, a titolo di emolumenti sino alla chiusura del trimestre precedente e che le <> prodotte dalla società deferita non assolvono certo il cennato obbligo, dal momento che non sono validi i negozi abdicativi, aventi per oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro, conclusi in violazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ., la cui elencazione è tassativa”. b) “Per quanto riguarda, invece, l’omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, … che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione)”. Pertanto, la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento proposto e, per l’effetto, ha comminato “le seguenti sanzioni: ▪ al signor D’Agostino Dario, l’inibizione di mesi 6 (sei); ▪ al signor Barnabei Antonio, l’inibizione di mesi 2 (due); ▪ alla società Giulianova Calcio S.r.l., la penalizzazione di 1 punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva”. Il Procuratore Federale, con atto in data 11.4.2011, ha proposto ricorso avverso detta delibera “in merito al proscioglimento sulla contestazione relativa al mancato versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I° Trimestre”, denunciando l’errata interpretazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. che qualifica quale inadempimento sanzionabile “Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti: … b) sino alla chiusura del II° trimestre (31 dicembre)…”. Secondo la tesi della Procura Federale, dal testo della predetta norma “si evince chiaramente come il legislatore federale abbia sostanzialmente delineato un complesso di obblighi permanenti che permangono in capo alle società professionistiche, ad ogni scadenza trimestrale, sino al loro effettivo adempimento. Pertanto, al contrario di quanto statuito dall’organo giudicante, alla scadenza del II° trimestre (14.2.2011, mensilità di ottobre, novembre e dicembre), le eventuali pendenze debitorie delle società professionistiche relative al versamento delle ritenute dovute ai proprio tesserati per il trimestre precedente (luglio, agosto e settembre), rappresentano un autonomo illecito rispetto a quello accertato alla prima scadenza (che si era cristallizzato al 15.11.2010)”. Pertanto, ad avviso del ricorrente, correttamente “la Commissione di Vigilanza, nella nota dell’11.3.2011, oltre alle violazioni relative al II° trimestre, ha, altresì, segnalato il perdurare dell’inadempimento agli obblighi relativi al I° trimestre e che non erano stati adempiuti neanche dopo l’accertamento disciplinare avvenuto allo scadere della prima scadenza. Detta violazione si presenta indubbiamente diversa ed autonoma rispetto a quella accertata alla prima scadenza”. La Procura Federale, quindi, ha denunziato l’errore della “Commissione giudicante, nella parte in cui ha fondato la propria decisione di proscioglimento in parte qua, sulla esistenza di un precedente procedimento disciplinare, trattandosi … di nuova e diversa contestazione, fondata su inadempimenti accertati ad una scadenza diversa e successiva rispetto a quella oggetto delle richiamate precedenti contestazioni disciplinari” ed ha, quindi, chiesto la “parziale riforma della decisione della C.D.N. di cui al Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011, in relazione alle violazioni sopra specificate contestate a carico del signor Dario D’Agostino, quale Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della società Giulianova Calcio S.r.l. e della società Giulianova Calcio S.r.l. nel deferimento del 30.3.2011” e, per l’effetto, che sia comminato “al primo la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, sanzioni richieste per detto capo di incolpazione da questa Procura in primo grado, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia”. Il signor Dario D’Agostino e la Giulianova Calcio S.r.l. hanno resistito al gravame, con controdeduzioni, rispettivamente, in data 13 e 14 aprile 2011, sostenendo entrambi che “la tesi ex adverso articolata non può minimamente condividersi né recepirsi, in quanto completamente erronea ed infondata. E' fuor di dubbio invero, come la violazione attinente agli adempimenti del I° trimestre (mensilità di Luglio, Agosto e Settembre 2010) sia esattamente identica a quella già contestata dalla Procura al club adriatico con precedente deferimento, sottoposto al vaglio della stessa Commissione Disciplinare Nazionale e conclusosi con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011(v. all. 2). Trattasi di una circostanza storica e giuridica a dir poco inoppugnabile, che nessun artificio logico o dialettico potrà mai sovvertire”. Gli inquisiti hanno, poi, aggiunto, che “non vi è chi non veda la lampante impossibilità di mandare nuovamente a giudizio una società ed il suo legale rappresentante per una trasgressione disciplinare per la quale gli stessi siano stati già chiamati a rispondere e persino sanzionati. Bene ha fatto, dunque, la Commissione Disciplinare, nell'impugnata delibera, a disporre il non luogo a provvedere su inadempienze già oggetto di un pregresso giudicato ad opera dello stesso Organo di giustizia sportiva. Del pari conferente ed ineccepibile è stato ed è il costante richiamo della C.D.N., nelle varie motivazioni, al momento dell'iscrizione al prossimo Campionato di competenza quale fase di effettivo ed insuperabile rilievo del permanere delle pendenze economiche dei club professionistici nei confronti dei tesserati”. Sempre ad avviso dei resistenti “la segnalazione, effettuata dagli Organi di vigilanza e di controllo, circa il persistere delle inadempienze retributive e contributive alle successive scadenze ha lo scopo, precipuo e virtuoso, di allertare le Autorità federalmente competenti affinché le stesse, in sede di ammissione al Campionato, abbiano a verificare l'avvenuta (o meno) regolarizzazione della posizione del Sodalizio interessato: tutt'altro scenario, quindi, rispetto alla prefigurazione di un <>, così come ipotizzato dalla Procura nel ricorso che qui ci occupa. E' questa, in definitiva, l'ennesima riprova della palese improponibilità ed inconsistenza delle pretese avanzate dall'appellante, con inevitabile rigetto delle stesse e con pedissequa conferma, in parte qua, della pronuncia del primo Giudice”. La Giulianova Calcio S.r.l. ed il signor Dario D’Agostino, quindi, hanno chiesto concordemente che “codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Federale, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa, contrariis reiectis, voglia integralmente respingere il ricorso proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, confermare, in parte qua, l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare Nazionale”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 20.4.2011 – udite la relazione del componente all’uopo delegato e le argomentazioni illustrate dal rappresentante della Procura Federale e dall’avv. Michele Cozzone, difensore dei resistenti –, i quali hanno insistito, il primo, per l’accoglimento del gravame ed, il secondo, per il rigetto dello stesso, si è, quindi, riservata di decidere. Il fatto contestato (mancato versamento alla data del 14.2.2011 delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010) è pacifico. L’art. 85 N.O.I.F., lett. c), sancisce espressamente, al paragrafo V°) - “ritenute e contributi” – che “le società, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. …. Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. …” A sua volta il comma 3 dell’art. 10 C.G.S. sancisce che “… il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti: a) sino alla chiusura del I° trimestre (30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica; b) sino alla chiusura del II° trimestre (31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti: c) sino alla chiusura del III° trimestre (31 marzo), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l’ulteriore sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad € 10.000,00 per le società di I° e II° Divisione; d) sino alla chiusura del IV° trimestre (30 giugno), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l’ulteriore sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad € 10.000,00 per le società di I° e II° Divisione”. Osserva questa Corte come l’impugnazione della Procura sia fondata. Il testo delle norme innanzi citate nel loro complesso sistematico dimostra la necessità di un riscontro “…… sino alla chiusura ……” di ciascuno dei trimestri presi a riferimento sulla regolarità dei versamenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “…… sino alla chiusura……” ha portata assolutamente diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Del resto coglie nel segno l’affermazione della Procura di non lasciare all’arbitrio delle parti interessate eventuali scadenze non adempiute da saldare a discrezione degli obbligati. Né ha pregio la tesi dei resistenti, secondo la quale la segnalazione del “persistere delle inadempienze retributive e contributive alle successive scadenze” avrebbe la finalità “di allertare le Autorità federalmente competenti affinché le stesse, in sede di ammissione al Campionato, abbiano a verificare l'avvenuta (o meno) regolarizzazione della posizione del Sodalizio interessato: tutt'altro scenario, quindi, rispetto alla prefigurazione di un <>, così come ipotizzato dalla Procura nel ricorso che qui ci occupa”. Infatti il tenore letterale delle norme applicabili nel caso di specie non consente tale lettura, che – oltre tutto – potrebbe condurre al risultato di permettere alla società inadempiente di continuare a non adempiere i suoi obblighi fiscali e previdenziali per tutto il corso di un campionato, falsandone anche la regolarità. Del pari, non potrebbe trovare applicazione l’istituto della recidiva poiché con questa viene unicamente sanzionata la società già inadempiente che reitera il mancato pagamento nel trimestre successivo e con riferimento al detto nuovo trimestre; essendo del resto, impossibile l’applicazione della recidiva nell’ipotesi in cui a partire dai trimestri successivi a quello relativo alla sanzione irrogata, gli obblighi relativi ai nuovi trimestri fossero stati regolarmente adempiuti. Non si tratta quindi di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione pertanto di una diversa violazione data appunto dal mancato adempimento nei termini fissati. Tutto ciò premesso la Corte accoglie il ricorso ed, in riforma della decisione di primo grado, irroga le sanzioni come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Giulianova Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2010/2011e la sanzione dell’inibizione di mesi 1 al signor Dario D’Agostino.
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