COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HERAJON – GARA HERAJON I OLEASTRUM DEL 19.12.2010 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HERAJON – GARA HERAJON I OLEASTRUM DEL 19.12.2010 – 1^
CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato sottoscritto
dal sig. Migliaccio Antonio, il quale non ha titolo a firmare l'atto d'impugnazione, in quanto non riveste la
qualità di Presidente né risulta, dagli atti della società, alcuna delega di rappresentanza a suo favore, da
parte della società Herajon. La mancanza di legittimazione del sig. Migliaccio Antonio comporta la
necessitata declaratoria d’inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. P.Q.M.
DELl BERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Herajon.
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