COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34/CS del 29 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE C.S. LOREO 2002 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Turri Michele – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34/CS del 29 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE C.S. LOREO 2002
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Turri Michele – Campionato di Promozione
La Società C.S. Loreo 2002 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 22/9/2010 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre
giornate a carico del calciatore Turri Michele : “per aver colpito con pugni al volto un calciatore avversario a fine gara”.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione presentata dal C.S. Loreo 2002,
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutato che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente giudizio, talché la sanzione a carico del calciatore Turri appare congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35, comma 1,1, del C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dal C.S. Loreo 2002;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Turri Michele
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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