COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LAGUNA DI VENEZIA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 – Inibizione sino al 22/11/2010 Allenatore Tagliapetra Massimo – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LAGUNA DI VENEZIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 –
Inibizione sino al 22/11/2010 Allenatore Tagliapetra Massimo - Campionato di Promozione
L’A.S.D. Laguna di Venezia ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicata nel Comunicato n. 31 del 22/9/2010, con la quale é stata assunta la sanzione della inibizione sino al
22/11/2010 a carico dell’allenatore Tagliapietra Massimo : “per offese discriminatorie verso un calciatore avversario in
panchina (art. 11.2. C.G.S.)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Laguna di Venezia;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerato che dalla distinta formazione squadra della Società Nervesa si evidenzia la presenza di giocatori
extracomunitari, risulta difficile escludere il contenuto razzista della frase proferita dal Sig. Tagliapietra Massimo;
considerato peraltro che la pena irrogata al predetto Allenatore é pari al minimo stabilito dall’art. 11, comma 2 del C.G.S.;
ritenuto altresì che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede
privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Laguna di Venezia;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 22/11/2010 a carico dell’allenatore Tagliapietra Massimo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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