COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 29/9/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Benini Davide; Squalifica per due giornate giocatore Chiarion Davide; Inibizione sino al 25/10/2010 Dirigente Munerato Federico – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.3. OPPOSIZIONE G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 29/9/2010 –
Squalifica per sei giornate giocatore Benini Davide; Squalifica per due giornate giocatore Chiarion
Davide; Inibizione sino al 25/10/2010 Dirigente Munerato Federico - Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. S. Marco di Arquà Polesine ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo
Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 34 del 29/9/2010, con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni :
- squalifica per sei giornate giocatore Benini Davide : “per contegno gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro a
fine gara, nonché per aver spintonato lo stesso”.
- squalifica per due giornate : a carico del giocatore Chiarion Davide;
- inibizione sino al 25/10/2010 : a carico del dirigente Munerato Federico.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente osserva che le sanzioni nei confronti del calciatore Chiarion Davide e del dirigente Munerato Federico
sono inoppugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettere b) e c) del C.G.S. (provvedimenti rispettivamente al disotto delle
tre giornate di gara per il calciatore e di un mese per il dirigente) per cui non viene presa in esame la parte
dell’opposizione relativa ai predetti provvedimenti;
esaminato il ricorso presentato dalla Società S. Marco Arquà nella parte relativa alla squalifica a carico del calciatore
Benini Davide;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega;
ritenuto che dall’esame complessivo dei fatti, il comportamento tenuto dal calciatore Benini va fatto rientrare
esclusivamente nell’ambito di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non potendosi imputare al solo
fatto di appoggiare una mano sul petto dello stesso, i connotati di una condotta violenta; considerato anche il tenore delle
parole proferite, si ritiene maggiormente adeguata ai fatti descritti la sanzione della squalifica per quattro giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società G.S. S.Marco Arquà Polesine;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i provvedimenti a carico del calciatore Chiarion Davide e del
dirigente Munerato Federico;
- di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Benini Davide.
La tassa reclamo non é stata versata.
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