COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40/CS del 13 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. FOSSALTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 15 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Frasson Andrea – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40/CS del 13 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. FOSSALTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 15 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Frasson Andrea - Campionato di 3^ Categoria L’A.C. Fossalta di Piave ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata nel Comunicato n. 15 del 6/10/2010, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Frasson Andrea : “per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Fossalta Piave; vista la documentazione ufficiale in atti; valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente ricorso; ritenuto non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato; atteso che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Fossalta Piave; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Frasson Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it