COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40/CS del 13 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. FULGOR MASSANZAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Michieletto Lorenzo – Campionato Giovanissimi Provinciali S.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40/CS del 13 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S.D. FULGOR MASSANZAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 6/10/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Michieletto Lorenzo - Campionato Giovanissimi Provinciali S.G.S. L’U.S.D. Fulgor Massanzago ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 15 del 6/10/2010, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Michieletto Lorenzo : “espulso dal campo per proteste e offese all’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Fulgor Massanzago; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta congrua la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente ricorso; ritenuto, altresì, non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato; considerato che il referto arbitrale ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Fulgor Massanzago; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Michieletto Lorenzo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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