COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE P.G.S. CONCORDIA VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 dell’11/11/2010 – Squalifica tre giornate giocatore Furri Nicolò – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. OPPOSIZIONE P.G.S. CONCORDIA VERONA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27
dell’11/11/2010 – Squalifica tre giornate giocatore Furri Nicolò - Campionato Juniores Provinciale
La Società P.G.S. Concordia Verona ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n.27 dell’11/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica
per tre giornate a carico del calciatore Furri Nicolò : “per comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei
confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Concordia Verona;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il referto di gara sia sufficientemente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da giustificare l’attribuzione dei fatti
e la misura della sanzione applicata che appare congrua;
ritenuto inoltre che nei giudizi sportivi il rapporto dell’arbitro riveste fede piena e privilegiata (cfr. art. 35, comma 1.1. del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Concordia Verona;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Furri Nicolò;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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