COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C.D. BREDA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 3/11/2010 – Squalifica cinque giornate giocatore Sartor Christian – Campionato Giovanissimi Prov.le

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C.D. BREDA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 3/11/2010 – Squalifica cinque giornate giocatore Sartor Christian - Campionato Giovanissimi Prov.le L’A.C.D. Breda ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, precisata nel Comunicato n. 18 del 3/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Sartor Christian : “dopo aver subito la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava all’arbitro di corsa e lo spingeva con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di due passi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Breda; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro; esaminati gli atti, si ritiene congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado, stigmatizzando in particolare quanto esposto dalla Società reclamante al punto 4) nel ricorso fatto pervenire a questa Commissione; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Breda; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Sartor Christian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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