COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE POL.D. LOREGGIA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2010 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (gara Loreggia-S.Domenico Savio del 31/10/2010); Ammenda di € 52,00; Inibizione per un mese Dirigente Basso Michele; Squalifica per una giornata giocatore Manea Nicu – Campionato Provinciale Giovanissimi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.5. OPPOSIZIONE POL.D. LOREGGIA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del
4/11/2010 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (gara Loreggia-S.Domenico Savio del
31/10/2010); Ammenda di € 52,00; Inibizione per un mese Dirigente Basso Michele; Squalifica per una
giornata giocatore Manea Nicu - Campionato Provinciale Giovanissimi
La Soc. Pol. D. Loreggia ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova sopra emarginate e pubblicate nel Comunicato n. 19 del 4/11/2010.
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Pol. D. Loreggia per i
seguenti motivi :
- l’opposizione é stata inoltrata oltre i termini consentiti dall’art. 46, comma 4 del C.G.S. (entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione del Comunicato in cui sono riportate le decisioni che si intendono impugnare);
- l’opposizione é priva dell’attestazione di invio di copia della stessa alla Società controparte, come disposto dall’art. 46,
comma 5 del C.G.S.);
- l’opposizione non é stata sottoscritta.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società Pol.D. Loreggia;
- di confermare integralmente i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in prima istanza così come indicati all’oggetto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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