COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. BASSANELLO GUIZZA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 8 dell’1/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Noventa Edoardo; Squalifica per tre giornate giocatore Schiavon Giacomo – Campionato Regionale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. BASSANELLO GUIZZA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 8
dell’1/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Noventa Edoardo; Squalifica per tre giornate
giocatore Schiavon Giacomo - Campionato Regionale Allievi
L’A.C. Bassanello Guizza ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicate nel Comunicato n. 8 del C.R. Veneto del l’1/12/2010, con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Noventa Edoardo : “per comportamento offensivo nei confronti
dell’arbitro e di un giocatore avversario”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Schiavon Giacomo : “una giornata per l’espulsione e due giornate
perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Bassanello Guizza;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta più congrua una squalifica per tre giornate a carico del calciatore Noventa Edoardo, rispetto ai fatti acquisiti,
atteso che l’offesa verso l’arbitro si é concretizzata in un’unica espressione lesiva;
valutata la squalifica inflitta al calciatore Schiavon Giacomo che appare congrua rispetto ai riferiti episodi oggetto del
giudizio che deve essere quindi confermata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Bassanello Guizza;
- di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Noventa Edoardo;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Schiavon Giacomo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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