COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO FBC 1932 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zacchello Marco – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 15 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO FBC 1932
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del
9/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zacchello Marco - Campionato di Promozione
La Società Zero Branco FBC 1932 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 9 del 9/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore Zacchello Marco
la squalifica per quattro giornate “due giornate per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento
insultava l’arbitro.”
La Società Zero Branco 1932 afferma che il provvedimento é eccessivo rispetto al fatto avvenuto.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Zero Branco 1932;
vista la documentazione ufficiale in atti da considerare esaustiva e sufficiente;
ritenuta più congrua ai fatti ascritti la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zacchello Marco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società FBC Zero Branco 1932;
- di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zacchello Marco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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