COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO FBC 1932 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zacchello Marco – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO FBC 1932 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 9 del 9/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zacchello Marco - Campionato di Promozione La Società Zero Branco FBC 1932 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 9 del 9/12/2010 con la quale ha assunto a carico del giocatore Zacchello Marco la squalifica per quattro giornate “due giornate per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro.” La Società Zero Branco 1932 afferma che il provvedimento é eccessivo rispetto al fatto avvenuto. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Zero Branco 1932; vista la documentazione ufficiale in atti da considerare esaustiva e sufficiente; ritenuta più congrua ai fatti ascritti la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zacchello Marco P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società FBC Zero Branco 1932; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zacchello Marco. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it