COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.7. OPPOSIZIONE U.C.D. SITLAND RIVEREEL Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 23 del 15/12/2010 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Sossano-Sitland Rivereel; Inibizione sino al 31/12/2011 dirigente Veronese Gelsomino – Campionato Provinciale Giovanissimi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.7. OPPOSIZIONE U.C.D. SITLAND RIVEREEL
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 23 del
15/12/2010 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Sossano-Sitland Rivereel; Inibizione sino al 31/12/2011
dirigente Veronese Gelsomino - Campionato Provinciale Giovanissimi
La Società U.C.D. Sitland Rivereel ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Vicenza, pubblicate nel Comunicato n. 23 del 15/12/2010 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
-sanzione sportiva della perdita della gara Sossano-Sitland Rivereel per 0-3;
- inibizione sino al 31/12/2012 a carico del dirigente Veronese Gelsomino :
“perché la gara é stata sospesa al 20’ del secondo tempo con il risultato di 0-3 per il Sitland Rivereel; l’arbitro veniva
aggredito e schiaffeggiato sulla guancia sinistra per tre volte dal dirigente collaboratore Sig, Veronese Gelsomino il quale
gli procurava stordimento e dolore fisico; l’arbitro non si sentiva in grado di riprendere la gara e fischiava la fine anticipata
dell’incontro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.C.D. Sitland Rivereel;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato sul referto di gara in ordine
all’episodio contestato
rilevato che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste fede piena e privilegiata (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto, essere congrue agli accadimenti le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.C.D. Sitland Rivereel;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 in base all’art. 17, comma 1 del C.G.S.;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/12/2011 a carico del dirigente Veronese Gelsomino;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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