COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. POL. MELLAREDO Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24 del 15/12/2010 – Applicazione art. 17 CGS gara Mellaredo – Oriago del 5/12/2010, penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di € 25,00 – Inibizione sino al 21/12/2010 Dirigente Berti Tarcisio – Campionato Provinciale Giovanissimi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 26 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. POL. MELLAREDO
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 24
del 15/12/2010 – Applicazione art. 17 CGS gara Mellaredo – Oriago del 5/12/2010, penalizzazione di un
punto in classifica; ammenda di € 25,00 – Inibizione sino al 21/12/2010 Dirigente Berti Tarcisio -
Campionato Provinciale Giovanissimi
La Società A.S.D. Pol. Mellaredo ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 24 del 15/12/2010, con la quale ha assunto le sanzioni emarginate:
“dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata non è stata disputata perchè entrambe le Società,
sottoscrivendo un comune documento consegnato all'arbitro, si rifiutavano di giocare adducendo come scusa la rottura
dell'impianto dell'acqua calda (caldaia in avaria) e nonostante il direttore di gara facesse notare che il terreno di gioco era
praticabile, tutti i dirigenti declinavano l'invito arbi-trale a dare inizio alla partita. Per quanto sopra, in applicazione degli
art. 17 c.1)2)3), 18 c.b), 19 c.f) del C.G.S., il G.S. delibera di assegnare partita persa per 3-0 alle Soc. Mellaredo e
Oriago, alle stesse viene inflitto 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di 25 E.(1a rinuncia) e di squalificare i i dirigenti
Berti Tarcisio (Mellaredo) e Rinaldo Enrico (Oriago) fino al 21/12/2010”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’ASD Pol. Mellaredo 30
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuti corretti ed adeguatamente motivati i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Mellaredo;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Mellaredo – Oriago per 0-3; in base all’applicazione dell’art.
17, commi 1,2 e 3 del C.G.S.
- di confermare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 25,00 (prima rinuncia);
- di confermare la sanzione dell’inibizione a carico del Dirigente Berti Tarcisio sino al 21/12/2010;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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