COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. BEVILACQUA CALCIO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 21 del 19/1/2011 – Inibizione sino al 31/3/2012 Dirigente Corestini Gianni; Squalifica sino al 31/3/2012 Massaggiatore Beozzi Alessandro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. BEVILACQUA CALCIO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 21 del
19/1/2011 – Inibizione sino al 31/3/2012 Dirigente Corestini Gianni; Squalifica sino al 31/3/2012
Massaggiatore Beozzi Alessandro - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Bevilacqua Calcio ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 21 del C.R. Veneto del 19/1/2011 con le quali ha assunto i seguenti
provvedimenti disciplinari :
- Inibizione sino al 31/3/2012 a carico del dirigente Corestini Gianni : “allontanato dal terreno di gioco per insulti
all'Arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava gli insulti accompagnandoli con minacce che continuavano
dall'esterno del recinto di gioco per tutta la gara. A fine incontro, nel tentativo di fermare l'Arbitro, poneva la mano sulla
spalla sinistra dello stesso cercando di colpirlo, ma veniva trattenuto ed allontanato da alcuni giocatori locali”.
- Squalifica sino al 31/3/2012 a carico del massaggiatore Beozzi Alessandro : “allontanato dal terreno di gioco per insulti
all'Arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava gli insulti accompagnandoli con minacce che continuavano
all'esterno del terreno di gioco. A fine gara raggiungeva il direttore di gara e lo spingeva con violenza con entrambe le
mani all'altezza del petto, facendolo arretrare senza, tuttavia, procurargli dolore fisico, il tutto accompagnato da
minacce”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Bevilacqua Calcio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
26/734
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara ed ha
inoltre fotograficamente identificato il soggetto espulso proprio nella persona del Sig. Beozzi Alessandro, oltre a
confermare tutti i fatti ascritti al Presidente, Sig. Corestini Gianni;
ritenuto peraltro più congrua alla vicende come complessivamente ascritte, la sanzione della inibizione fino al 31/01/2012
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Bevilacqua Calcio;
- di ridurre al 31/1/2012 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Corestini Gianni;
- di ridurre al 31/1/2012 la sanzione della inibizione a carico del massaggiatore Beozzi Alessandro.
La tassa reclamo non é stata versata.
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