COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE POL. SACCAFISOLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 32 del 26/1/2011– Squalifica sino al 28/3/2011 giocatore Conchetto Andrea; Squalifica 4 giornate giocatore Palazzo Filippo; Squalifica 2 giornate giocatore Scarpa Matteo – Campionato Juniores Prov.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE POL. SACCAFISOLA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 32 del
26/1/2011– Squalifica sino al 28/3/2011 giocatore Conchetto Andrea; Squalifica 4 giornate giocatore
Palazzo Filippo; Squalifica 2 giornate giocatore Scarpa Matteo - Campionato Juniores Prov.
La Società Pol. Saccafisola ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia, pubblicate nel Comunicato n. 32 del 26/1/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- Squalifica sino al 28/3/2011 a carico del giocatore Conchetto Andrea “espulso per doppia ammonizione insultava e
minacciava pesantemente più volte l’arbitro con fare minaccioso lanciandogli contro la fascia di capitano e mantenendo
un linguaggio blasfemo. Quanto sopra veniva ripetuto dal giocatore anche dagli spalti fino al termine della partita
aggravata perché capitano) ”.
- Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Palazzo Filippo : “perché al termine della gara insultava e
minacciava gravemente l’arbitro spingendolo all’indietro con le mani in segno di protesta”.
- Squalifica per due giornate giocatore Scarpa Matteo.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso proposto dalla Pol Saccafisola e riguardante la squalifica per
due giornate a carico del giocatore Scarpa Matteo, trattandosi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45,
comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Saccafisola relativo alle altre sanzioni disciplinari;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato con estrema chiarezza e precisione il contenuto del proprio rapporto
rilevato che il predetto referto sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da
attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto, essere congrua agli accadimenti la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Saccafisola;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 28/3/2011 a carico del giocatore Conchetto Andrea
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Palazzo Filippo
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico del giocatore Scarpa
Matteo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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