COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. MASERÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 34 del 2/2/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara Maserà-Patavina Polverara del 29/1/2011 per 0-3; Ammenda di € 52,00; Inibizione sino al 2/3/2011 Dirigente Ranghetto Gian Carlo – Campionato Prov. Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 16 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. MASERÀ
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 34 del
2/2/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara Maserà-Patavina Polverara del 29/1/2011 per 0-3;
Ammenda di € 52,00; Inibizione sino al 2/3/2011 Dirigente Ranghetto Gian Carlo - Campionato Prov.
Juniores
La Società A.S.D. Maserà ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 34 del 2/2/2011, con le quali ha assunto le seguenti sanzioni
disciplinari :
- sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3;
- ammenda di € 52,00 a carico della Società;
- inibizione a carico del dirigente Ranghetto Gian Carlo
per i seguenti motivi :
“per avere impiegato nella gara cinque giocatori “Fuori quota” facendo entrare in campo al 46’ del 2° tempo il giocatore
Disarò Matteo, nato il 19/7/1991, in sostituzione del giocatore Stasi Michele nato il 12/09/1991. Erano, infatti, già stati
impiegati i giocatori MUSOTTO Marco (28/02/1991), MIOTTO Simone (15/10/1990), STASI Michele (12/09/1991),
SCARABELLO Davide (13/10/1991) pertanto, con l'inserimento di DISARO’ Matteo ne sono stati impiegati cinque,
rispetto al numero massimo consentito di quattro giocatori per l'intera gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Maserà;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato, senza ombra di dubbio, quanto indicato nel referto di gara circa
le sostituzioni dei giocatori effettuate dall’ASD Maserà;
constatato, che alla luce di quanto sopra, é risultato che l’A.C. Maserà ha impiegato nella gara oggi presa in esame n. 5
giocatori “Fuori Quota”, anzichè i quattro consentiti;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Maserà;
- di confermare a carico dell’A.C. Maserà la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3;
- di confermare a carico dell’A.C. Maserà la sanzione dell’ammenda di € 52,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 2/3/2011 a carico del dirigente Ranghetto Gian Carlo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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