COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.C. CURTAROLESE 97 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del C.R. Veneto del 16/2/2011 – Avverso regolarità gara Teolo-Curtarolese del 13/2/2011; Inibizione sino al 28/3/2011 dirigente Gentilin G.Carlo, Squalifica sino al 7/3/2011 massaggiatore Brocca Gianni; Squalifica per tre giornate giocatore Beghetto Dario – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.C. CURTAROLESE 97 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del C.R. Veneto del 16/2/2011 – Avverso regolarità gara Teolo-Curtarolese del 13/2/2011; Inibizione sino al 28/3/2011 dirigente Gentilin G.Carlo, Squalifica sino al 7/3/2011 massaggiatore Brocca Gianni; Squalifica per tre giornate giocatore Beghetto Dario – Campionato di 1^ Categoria La Società Curtarolese 97 ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 27 del 16/2/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - Inibizione sino al 28/3/2011 a carico del dirigente Gentilin G.Carlo : “allontanato dal campo per proteste e gravi insulti all’arbitro accompagnati da espressioni blasfeme, a fine gara entrava nello spogliatoio del direttore di gara reiterando gli insulti, minacciando di segnalare il suo comportamento agli Organi della Federazione (recidivo)”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Beghetto Dario : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento, si rifiutava di uscire dal terreno di gioco, convinto poi dal proprio capitano, si toglieva la maglietta e la gettava a terra usando linguaggio blasfemo e scagliando il pallone con rabbia”: - Squalifica sino al 7/3/2011 a carico del massaggiatore Brocca Gianni. L’A.C. Curtarolese 97 inoltre chiede la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico del massaggiatore Brocca Gianni, sino al 7/3/2011, trattandosi di provvedimento non impugnabile (inferiore ad un mese) ai sensi dell’art. 45,comma 3, lettera b) del C.G.S., e la parte del ricorso con la quale la Società invoca la ripetizione dell’incontro a margine, per presunto errore tecnico arbitrale, in quanto l’A.C. Curtarolese 97 avrebbe dovuto inoltrare reclamo al competente Giudice Sportivo di primo grado, preannunciandolo entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. La Commissione Disciplinare preso in esame il ricorso riguardante i provvedimenti disciplinari a carico del giocatore Beghetto Dario e del dirigente Gentilin G.Carlo; vista la successiva integrazione del ricorso; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che le sanzioni applicate in prima istanza sono adeguate ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi elementi atti a riformare le predette sanzioni; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Curtarolese 97; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Beghetto Dario; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 28/3/2011 a carico del dirigente Gentilin G.Carlo; - di disporre l’addebito della tassa gara non é stata versata
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