COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE C.S. BELLELLIENG GAIBA A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 25 del 4/2/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Canaro-Belleillieng Gaiba del 30/1/2011; inibizione sino al 31/12/2011 Dirigente accompagnatore Gherlinzoni Cristian; Squalifica sino al 31/3/2011 Giocatore Buratti Riccardo e squalifica ulteriore per otto giornate in qualità di Capitano; addebito dei danni arrecati alla divisa dell’arbitro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 23 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE C.S. BELLELLIENG GAIBA A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 25 del 4/2/2011 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Canaro-Belleillieng Gaiba del 30/1/2011; inibizione sino al 31/12/2011 Dirigente accompagnatore Gherlinzoni Cristian; Squalifica sino al 31/3/2011 Giocatore Buratti Riccardo e squalifica ulteriore per otto giornate in qualità di Capitano; addebito dei danni arrecati alla divisa dell’arbitro - Campionato di 2^ Categoria La Società Bellellieng Gaiba ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 25 del 4/2/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione sportiva della perdita della gara emarginata a carico della Società Bellellieng Gaiba per 0-3, in quanto oggettivamente responsabile del comportamento dei propri giocatori; - inibizione sino al 31/12/2011 a carico del Dirigente accompagnatore Gherlinzoni Cristian per aver strattonato l’arbitro per la maglia, rompendola, accompagnando l’aggressione con frasi offensive e bestemmie. - addebito dei danni arrecati dal suddetto dirigente alla divisa dell’arbitro; - squalifica del giocatore Buratti Riccardo sino al 31/3/2011 : perché veniva espulso per insulti all'Arbitro e bestemmie, e alla notifica del provvedimento, lo stesso cercava di aggredirlo, non riuscendovi solo per il fattivo intervento di due giocatori; - squalifica per ulteriori 8 giornate al calciatore Buratti Riccardo nella qualità di Capitano : perché tutta la squadra della ricorrente si portava nei pressi del direttore di gara e lo accerchiava; in tale frangente l'Arbitro riceva un calcio alla caviglia che gli provocava momentaneo dolore, senza però riuscire ad individuare, tra quelli che lo avevano accerchiato, il diretto responsabile (ex art. 3, comma 2 del CGS). La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Bellellieng Gaiba; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente, unitamente al Sig. Gherlinzoni Cristian, muniti di delega depositata in atti; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha sostanzialmente confermato quanto esposto nel referto di gara; ritenuto che in questo quadro di riferimento i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in prima istanza, in relazione ai riferiti episodi oggetto del giudizio, devono essere confermati in quanto congrui; considerato il principio che nei giudizi sportivi al referto arbitrale riveste fede piena e privilegiata (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Bellellieng Gaiba; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Bellellieng Gaiba, omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : Canaro-Belleillieng Gaiba 3 – 0; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/12/2011 a carico del Dirigente accompagnatore Gherlinzoni Cristian; - di confermare.la sanzione della squalifica sino al 31/3/2011 a carico del giocatore Buratti Riccardo; - di confermare la sanzione della squalifica per ulteriori per otto giornate a carico del giocatore Buratti Riccardo in qualità di Capitano; - di confermare l’addebito dei danni arrecati alla divisa dell’arbitro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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