COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. BELVEDERE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del 16/2/2011 – Inibizione sino al 7/3/2011 Dirigente Beghetto Massimiliano – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.3. OPPOSIZIONE A.C.D. BELVEDERE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del 16/2/2011 – Inibizione sino al 7/3/2011 Dirigente Beghetto Massimiliano - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Belvedere ha presentato opposizione avverso la delibera emarginata assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del 16/2/2011. La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dall’A.C.D. Belvedere e la dichiara inammissibile, perché il provvedimento risulta inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (sanzione non superiore ad un mese). P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di respingere, dichiarandolo inammissibile il ricorso dell’A.C.D. Belvedere; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Beghetto Massimiliano sino al 7/3/2011; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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