COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.6. OPPOSIZIONE A.C.D. CASTELBALDO MASI Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui ai Comunicati del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 e n. 27 del 16/2/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zanetti Nicola; Squalifica sino al 6/2/2014 allenatore Bassi Roberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.6. OPPOSIZIONE A.C.D. CASTELBALDO MASI Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui ai Comunicati del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 e n. 27 del 16/2/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zanetti Nicola; Squalifica sino al 6/2/2014 allenatore Bassi Roberto - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Castelbaldo Masi ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nei Comunicati n. 26 del 9/2/2011 e n. 27 del 16/2/2011 del C.R. Veneto con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zanetti Nicola : “perché contestava una decisione arbitrale spingendo il direttore di gara al petto. Si allontanava dal terreno di gioco solo dopo l’intervento del proprio capitano”; - squalifica sino al 6/2/2014 a carico dell’allenatore Bassi Roberto (ad integrazione del provvedimento di provvisoria inibizione, assunto con C.U. n. 26 del 9.2.2011 in attesa di supplemento di rapporto) : - rilevato che dal referto e dal supplemento dell’arbitro emerge che Roberto BASSI, allenatore del Castelbaldo Masi a fine gara, invece che rientrare negli spogliatoi, correva incontro al direttore di gara, impedendogli il passo con atteggiamento minaccioso, accompagnando il comportamento con frasi irriguardose; rilevato, ancora, che nell'occasione il Bassi tentava di colpire l'arbitro al volto con due testate, non riuscendovi per la manovra diversiva posta in essere dal direttore di gara, che indietreggiava sul tronco; rilevato, altresì, che all'invito dell'arbitro, fatto col gesto delle braccia, di guadagnare lo spogliatoio, il Bassi reagiva colpendolo con due violenti schiaffi ai polsi, procurandogli dolore e che accennava a colpirlo con altre due testate, con gesto di minaccia; accertato che il Bassi é recidivo, in quanto già inibito fino al 6.12.2010 con C.U. del 10.11.2010, il G.S. delibera di applicare a Roberto BASSI, allenatore di Castelbaldo Masi la sanzione sportiva dell'inibizione fino a tutto il 6 febbraio 2014 in prosecuzione della sanzione già inflitta col C.U. n. 26 del 9 febbraio 2014.
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