COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.6. OPPOSIZIONE A.C.D. CASTELBALDO MASI Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui ai Comunicati del C.R. Veneto n. 26 del 9/2/2011 e n. 27 del 16/2/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zanetti Nicola; Squalifica sino al 6/2/2014 allenatore Bassi Roberto – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
1.1.6. OPPOSIZIONE A.C.D. CASTELBALDO MASI
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui ai Comunicati del C.R. Veneto n. 26 del
9/2/2011 e n. 27 del 16/2/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zanetti Nicola; Squalifica sino
al 6/2/2014 allenatore Bassi Roberto - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C.D. Castelbaldo Masi ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicate nei Comunicati n. 26 del 9/2/2011 e n. 27 del 16/2/2011 del C.R. Veneto con le quali ha assunto le
seguenti sanzioni :
- squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zanetti Nicola : “perché contestava una decisione arbitrale
spingendo il direttore di gara al petto. Si allontanava dal terreno di gioco solo dopo l’intervento del proprio capitano”;
- squalifica sino al 6/2/2014 a carico dell’allenatore Bassi Roberto (ad integrazione del provvedimento di provvisoria
inibizione, assunto con C.U. n. 26 del 9.2.2011 in attesa di supplemento di rapporto) :
- rilevato che dal referto e dal supplemento dell’arbitro emerge che Roberto BASSI, allenatore del Castelbaldo Masi a
fine gara, invece che rientrare negli spogliatoi, correva incontro al direttore di gara, impedendogli il passo con
atteggiamento minaccioso, accompagnando il comportamento con frasi irriguardose;
rilevato, ancora, che nell'occasione il Bassi tentava di colpire l'arbitro al volto con due testate, non riuscendovi per la
manovra diversiva posta in essere dal direttore di gara, che indietreggiava sul tronco;
rilevato, altresì, che all'invito dell'arbitro, fatto col gesto delle braccia, di guadagnare lo spogliatoio, il Bassi reagiva
colpendolo con due violenti schiaffi ai polsi, procurandogli dolore e che accennava a colpirlo con altre due testate, con
gesto di minaccia;
accertato che il Bassi é recidivo, in quanto già inibito fino al 6.12.2010 con C.U. del 10.11.2010, il G.S. delibera di
applicare a Roberto BASSI, allenatore di Castelbaldo Masi la sanzione sportiva dell'inibizione fino a tutto il 6 febbraio
2014 in prosecuzione della sanzione già inflitta col C.U. n. 26 del 9 febbraio 2014.
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