COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.7. OPPOSIZIONE SIG. BASSI ROBERTO – ALLENATORE CASTELBALDO MASI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del 16/2/2011 – Squalifica sino al 6/2/2014 allenatore Bassi Roberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.7. OPPOSIZIONE SIG. BASSI ROBERTO - ALLENATORE CASTELBALDO MASI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 27 del 16/2/2011 – Squalifica sino al 6/2/2014 allenatore Bassi Roberto - Campionato di 2^ Categoria Il Sig. Bassi Roberto – Allenatore della Società A.C.D. Castelbaldo Masi - ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 27 del 16/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica a suo carico sino al 6/2/2014 per i motivi riportati al precedente punto 1.1.6. La Commissione Disciplinare Territoriale Preliminarmente riunisce in un unico giudizio i reclami indicati ai punti 1.1.6 e 1.1.7. del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare esaminati i ricorsi sopra indicati presentati dalla Società A.C.D. Castelbaldo Masi e dal Sig. Roberto BASSI, vista la documentazione ufficiale in atti; sentiti il rappresentante della Società opponente e l’allenatore Roberto Bassi; sentito inoltre personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il proprio referto di gara; ritenuto che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di prima istanza a carico del calciatore Zanetti appare adeguata ai fatti a lui ascritti; ritenuto altresì che il comportamento tenuto dall’allenatore Bassi non sembra essere connotato da un intento lesivo quanto piuttosto da volontà di intimidire l’arbitro, anche se si é esplicato in un contatto fisico che comunque gli ha generato dolore, per cui si ritiene più congrua applicare nei confronti del predetto Bassi la sanzione della squalifica sino al 6/2/2013 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’ACD Castelbaldo Masi e dal Sig. Roberto Bassi; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zanetti Nicola; - di ridurre al 6/2/2013 la sanzione della inibizione a carico dell’allenatore Roberto Bassi (Castelbaldo Masi). La tassa reclamo non é stata versata.
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