COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del 23/2/2011 –- Squalifica sino al 23/5/2011 a carico del calciatore Trincanato Roberto; Inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente Anatrà Renato; Inibizione sino al 23/5/2011 a carico del dirigente Fantin Stefano; Inibizione sino al 18/4/2011 a carico del dirigente Sardella Mattia – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
3.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 28 del
23/2/2011 –- Squalifica sino al 23/5/2011 a carico del calciatore Trincanato Roberto; Inibizione sino al 30/6/2011 a
carico del dirigente Anatrà Renato; Inibizione sino al 23/5/2011 a carico del dirigente Fantin Stefano; Inibizione
sino al 18/4/2011 a carico del dirigente Sardella Mattia - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Città di Spinea ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 28 del 23/2/2011 del C.R. Veneto con le quali ha assunto le seguenti sanzioni :
- squalifica sino al 23/5/2011 a carico del calciatore Trincanato Roberto : “espulso perchè ingiuriava l'arbitro, si toglieva la
maglietta che gettava a terra, contemporaneamente sputando; quindi minacciava il direttore di gara, rivolgendo
espressioni pesantemente ingiuriose a lui ed i genitori. Si rivolgeva, quindi, al pubblico rinnovando le ingiurie nei
confronti dell'arbitro e dei suoi genitori, indicandone il padre seduto in tribuna”.
- inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente Anatrà Renato : “mentre svolgeva funzioni di assistente di parte,
protestava contro una decisione del direttore di gara pronunciando espressioni oltraggiose, nel contempo brandendo la
bandierina in segno di minaccia. Allontanato dal capitano della squadra, prendeva posto in tribuna, da dove continuava
ad inveire nei confronti del direttore di gara, incitando il pubblico. A fine incontro minacciava ancora l'arbitro e lo
inseguiva in auto, finché non veniva fermato da un militare della GdF, che con la propria auto scortava l'arbitro.
- inibizione sino al 23/5/2011 a carico del dirigente Fantin Stefano : ”emerge dal referto arbitrale che reagiva con insulti e
minacce nei confronti del direttore di gara, protestando contro una decisione. Ritornava sul terreno di gioco, dopo
essere uscito dagli spogliatoi, col chiaro intento di far perdere tempo, ancora rivolgendo all'arbitro ingiurie ed
espressioni minacciose, dovendo essere allontanato dal capitano della squadra. a fine partita tornava fuori dallo
spogliatoio nuovamente rivolgendosi all'arbitro con frasi irriguardose.
- inibizione sino al 18/4/2011 a carico del dirigente Sardella Mattia :”emerge dal referto arbitrale che protestava contro
una decisione del direttore di gara con espressioni ingiuriose nei confronti di lui e dei colleghi di sezione, uscendo
dall'area tecnica”.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Città di Spinea,
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società opponente assieme ai soggetti sanzionati;
sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara;
ritenuto che, alla stregua di quanto sopra, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado non possono che
essere confermate;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di fede piena e privilegiata (cfr. art.
35,comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dall’ASD Città di Spinea;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 23/5/2011 a carico del calciatore Trincanato Roberto,
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2011 a carico del dirigente Anatrà Renato;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 23/5/2011 a carico del dirigente Fantin Stefano;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 18/4/2011 a carico del dirigente Sardella Mattia;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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