COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.6. RICORSO U.S. ALBARONCO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 2/3/2011 – omologazione gara Albaronco-Albaredocoriano del 30/1/2011 – Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.6. RICORSO U.S. ALBARONCO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 2/3/2011 - omologazione gara Albaronco-Albaredocoriano del 30/1/2011 - Campionato Provinciale Allievi In data 8/3/2011 l’ACD Albaronco ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel C.U. n. 44 del 2/3/2011, con la quale respingeva, per presentazione tardiva, il reclamo attinente l’omologazione della gara emarginata per la partecipazione irregolare di un giocatore della Società Albaredocoriano. 33/958 La Commissione Disciplinare Territoriale - dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto dall’U.S. Albaronco, in base all’art. 46,comma 3 del C.G.S., perché presentato oltre il termine tassativo di 7 giorni dalla data di svolgimento della gara in epigrafe, la cui regolarità é oggi contestata; - visto l’art. 46, conna 6 del C.G.S., la C.D.T. trasmette alla Procura Federale della F.I.G.C. la documentazione relativa alla gara Albaronco-Albaredocoriano, per la valutazione del caso P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Albaronco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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