COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.7. OPPOSIZIONE A.S.D. DOMEGGE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 36 del 9/2/2011 – Squalifica sino al 15/7/2013 giocatore Pinto Suares Nelio Candido – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
3.1.7. OPPOSIZIONE A.S.D. DOMEGGE CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 36 del
9/2/2011 – Squalifica sino al 15/7/2013 giocatore Pinto Suares Nelio Candido - Divisione Calcio a
Cinque - Campionato di Serie D
La Società A.S.D. Domegge Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 9/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica
sino al 15/7/2013 a carico del giocatore Pinto Suares Nelio Candido per i seguenti motivi :
“al 29’ del secondo tempo nell'ammonire per la seconda volta il calciatore Pinto Soares Nelio Candido (USDomegge)
costui, colpiva violentemente con la mano aperta il viso del direttore di gara, ed in particolare la zona auricolare
provocandogli un forte dolore, perdita dell'equilibrio un intenso ronzio all'orecchio. L'arbitro, a causa di ciò, non era più in
grado di continuare la gara e si ritirava nel suo spogliatoio, accompagnato da calciatori e dirigenti di entrambe le squadre,
i quali si adoperavano inoltre ad allontanare con fatica il calciatore in menzione che cercava di aggredire ulteriormente il
direttore di gara con fare minaccioso. Dopo alcuni minuti, sempre lo stesso calciatore, apriva la porta dello spogliatoio
dell'arbitro proferendogli ulteriori frasi minacciose. Il direttore di gara pertanto decretava la fine anticipata della gara e si
recava presso il pronto soccorso dell'ospedale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Domegge Calcio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore sanzionato;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara, ribadendo la volontarietà e la violenza
del gesto messo in atto dal Pinto Suares Nelio Candido, nonché le ripercussioni fisiche che lo hanno indotto a sospendere
la partita ed a recarsi al pronto soccorso ospedaliero:
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente ricorso, talché appare congrua;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l ’opposizione presentata dalla Società Domegge Calcio;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 15/7/2013 a carico del calciatore Pinto Suares Nelio Candido,
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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