COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 32 del 16/3/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Montin Nicolò – Campionato Regionale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 32 del 16/3/2011 –
Squalifica per tre giornate giocatore Montin Nicolò – Campionato Regionale Allievi
La Società A.S.D. Liventinagorghense ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 32 del 16/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre
giornate a carico del giocatore Montin Nicolò : “per aver colpito con un pugno un avversario.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Liventinagorghense con il quale attesta che l’autore dell’episodio che ha
determinato il provvedimento disciplinare per tre giornate é da addebitare al proprio giocatore Marchioni Cristian (n. 15) e
non al calciatore Montin Nicolò (n. 6);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto esposto nel referto di gara, precisando di essere certo di quanto
accaduto essendosi verificati i fatti, attribuiti al Monti, a poca distanza da lui;
considerato il valore della prova piena e privilegiata che riveste il referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma
1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Liventinagorghense;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Montin Nicolò;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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