COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE U.S. SILEA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 32 del 16/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bassetto Andrea – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 30 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE U.S. SILEA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 32 del 16/3/2011 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Bassetto Andrea - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Silea ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 32 del 16/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a
carico del giocatore Bassetto Andrea : “una giornata per l’espulsione e tre giornate perché, dopo la notifica del
provvedimento, ha insultato e minacciato l’arbitro colpendo la porta dello spogliatoio dello stesso con due violenti calci”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Silea;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che conferma che i comportamenti attribuiti al giocatore Bassetto Andrea (Capitano), così
come fedelmente riportati nel suo referto di gara, sono stati da lui visti e percepiti;
il direttore di gara, peraltro, ha precisato di non aver mai espulso il predetto calciatore
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Silea;
- di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Bassetto Andrea.
La tassa reclamo non é stata versata
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