COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTAVILLA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pizzi Giuseppe – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTAVILLA CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Pizzi Giuseppe – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Altavilla ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 37 del 30/3/2011 con la quale ha assunto il seguente provvedimento disciplinare :”una
giornata per l’espulsione e tre giornate perché, allontanandosi, teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento
irridente ed offensivo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Altavilla;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prime cure al giocatore Pizzi adeguata ai fatti come descritti
esaurientemente dal direttore di gara nel suo referto;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.):
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Altavilla;
- di confermare la qualifica per quattro giornate di gara a carico del giocatore Pizzi Giuseppe;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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