COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE A.C.GREZZANA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 39 del 6/4/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Dal Forno Nicolò – Campionato di 2^ Catgoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.3. OPPOSIZIONE A.C.GREZZANA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 39 del 6/4/2011 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Dal Forno Nicolò – Campionato di 2^ Catgoria
La Società A.C. Grezzana ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 39 del 6/4/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a
carico del giocatore Dal Forno Nicolò : “espulso per offese all’arbitro ,reiterava le stesse dopo l’espulsione, nonché per
offese ad un tesserato avversario a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Grezzana;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione di primo grado e ritenuta più congrua alla dinamica ed al contenuto dei fatti la sanzione della
squalifica per tre giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Grezzana;
- di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Dal Forno Nicolò.
La tassa reclamo non é stata versata.
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