COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Ionita Paul Sorinel – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 –
Squalifica per tre giornate giocatore Ionita Paul Sorinel – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Corbiolo ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 37 del 30/3/2011 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a
carico del giocatore Ionita Paul Sorinel : “per grave atto di violenza in danno dell’avversario, nonché per aver, dopo
l’espulsione, danneggiato con un pugno la porta dello spogliatoio”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Corbiolo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo di prima istanza nei confronti del calciatore Ionita Paul
Sorinel appare congruo rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nekl referto di gara;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di confermare l’opposizione presentata dalla Società Corbiolo;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Ionita Paul Sorinel;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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