COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. OPPOSIZIONE A.C. GUARDA VENETA Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 44 del 6/4/2011 – Omologazione gara Guarda – La Vittoriosa del 27/3/2011, Squalifica per tre giornate giocatore Zoubine Abdelali – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.5. OPPOSIZIONE A.C. GUARDA VENETA
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 44
del 6/4/2011 – Omologazione gara Guarda – La Vittoriosa del 27/3/2011, Squalifica per tre giornate
giocatore Zoubine Abdelali – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Guarda Veneta ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Rovigo, pubblicate nel Comunicato n. 44 del 6/4/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti :
- di omologare la gara in epigrafe, dichiarando inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. Guarda, in quanto vertente su
esclusive decisioni di competenza dell’arbitro;
- di squalificare il giocatore Zoubine Abdelali per tre giornate : “a gioco in svolgimento, sferrava da distanza ravvicinata un
pugno in pieno viso ad un avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Guarda Veneta;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che spetta unicamente al direttore di gara giudicare se sussistevano le condizioni per l’inizio o la prosecuzione
della gara medesima, che nel caso specifico é stata portata alla sua effettiva conclusione, nonostante le due sospensioni;
ritenuto inoltre che per effetto di quanto sopra, non vi sia ragione per non dar corso all’omologazione del risultato
acquisito in campo;
ritenuto infine, con riferimento al calciatore Zoubine Abdelali, che l’atto da lui posto in essere debba considerarsi una
condotta violenta di particolare gravità (fortissimo pugno in pieno volto sferrato da distanza ravvicinata) che ha
determinato la caduta a terra dell’avversario con relativo stordimento dello stesso, tale da meritare una sanzione anche
più grave di quella inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, non fosse che quest’ultimo ha giustamente tenuto conto
dell’attenuante della provocazione;
la C.D.T., alla luce di tutto ciò esposto, ritiene di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del
calciatore Zoubine Abdelali
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Guarda Veneta;
- di confermare l’omologazione della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Guarda – La
Vittoriosa 1 – 2;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zoubine Abdelali;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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