F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (427) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario, Amministratore delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Milan Spa), SOCIETÀ AC MILAN Spa ▪ (nota N°. 7442/937pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011
(427) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario, Amministratore delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Milan Spa), SOCIETÀ AC MILAN Spa ▪ (nota N°. 7442/937pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).
Con nota dell’11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario e Amministratore delegato della Società AC. Milan Spa, di cui è Legale rapp.te p.t., nonché la medesima Società, per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. a), par. VI), NOIF, “per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010”; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al primo. I deferiti hanno fatto pervenire in termini una memoria congiunta in cui hanno chiesto il loro proscioglimento, salva l’applicazione della sanzione minima, con la ulteriore “riduzione di cui all’art. 24 NOIF, in considerazione dell’espresso riconoscimento di responsabilità [……] qui ad ogni buon fine formulato” con esclusivo riferimento al pagamento degli emolumenti di luglio 2010 ai tesserati Daminuta, Merkel e Palibrik e degli acconti sugli emolumenti di settembre 2010 al tesserato Montelongo. Alla odierna udienza il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per ognuno dei soggetti deferiti. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti. Il deferimento, nei termini di seguito specificati, è fondato. Il procedimento trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per il trimestre luglio/settembre 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che nel periodo di riferimento la Società ha eseguito, tra gli altri, i seguenti pagamenti:
▪ € 9.944,00 in favore del tesserato Baresi Franco, a totale pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2010, a mezzo assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato;
▪ € 3.000,00 in favore del tesserato Montelongo Genta Bruno, in contanti, in acconto agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010;
▪ € 28.667,00 in favore dei tesserati Daminuta Christian, Merkel Alexander e Palibrik Uros a totale pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2010, a mezzo bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza.
▪ € 1.000.000,00 in favore del calciatore Kaladze Kakha, quale prima rata prevista dall’accordo incentivo all’esodo, a mezzo bonifico eseguito su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza;
▪ € 10.000,00 in favore del tesserato Montelongo Genta Bruno, a titolo di acconto degli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010, a mezzo bonifico eseguito su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. Quanto ai bonifici eseguiti in favore dei tesserati Daminuta, Merkel e Palibrik, la tesi difensiva dei deferiti, secondo cui sarebbe stato utilizzato il conto dedicato, fa esclusivo riferimento agli emolumenti del mese di agosto 2010, nel mentre la contestazione è riferita anche alla mensilità di luglio, in ordine alla quale, invece, i deferiti riconoscono l’addebito. A dire di questi, comunque, si tratterebbe, al pari delle somme corrisposte al calciatore Montelongo Genta Bruno, alla luce degli emolumenti complessivamente corrisposti nel periodo di riferimento, di una mera irregolarità formale, tale da giustificare la irrogazione della minima sanzione prevista dalle norme, da ridursi ulteriormente ai sensi dell’art. 24 del CGS (e non dell’art. 24 delle NOIF come indicato nella memoria difensiva). La tesi non può essere accolta. Il precetto normativo, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione. Non sovviene, poi, ai fini di una ulteriore riduzione, quanto previsto dall’art. 24 CGS. A mente del I comma della citata norma, infatti, pur in presenza dei presupposti dalla stessa richiesti, non è prevista una riduzione automatica della sanzione. E’ invece riconosciuto, agli Organi giudicanti, il potere discrezionale di ridurre la sanzione, su proposta della Procura federale, solo “in caso di contestuale ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”. Nel caso de quo, invece, peraltro in assenza di una proposta proveniente dalla Procura federale, vi è solo una parziale ammissione di responsabilità seguita agli accertamenti della Società di revisione, mentre non è dato sapere in cosa sarebbe consistita la fattiva collaborazione dei soggetti deferiti. E’ confermato, di contro, che le modalità di pagamento descritte, con esclusione degli emolumenti di agosto 2010 corrisposti ai tesserati Daminuta, Merkel e Palibrik Uros a mezzo bonifici bancari addebitati sul c/c dedicato, risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. A), par. VI), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. Premesso, invero, che per pagamento degli emolumenti ai tesserati deve intendersi ogni pagamento eseguito in favore di questi comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto, la richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti. Ne consegue che, tutti i pagamenti effettuati attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, ovvero con modalità differenti rispetto a quelle previste, devono considerarsi in violazione della normativa
vigente. Quanto sopra, vale anche per i pagamenti eseguiti in favore dei Signori Baresi Franco e Kaladze Kahka, in ordine ai quali i deferiti hanno escluso ogni addebito. Nessuna rilevanza, invero, assume la circostanza che il tesserato Baresi Franco, in assenza di un conto corrente su cui indirizzare il bonifico, avrebbe fatto espressa richiesta di pagamento a mezzo assegno, ritenuto che, a mente degli artt. 30, comma 1, dello Statuto federale, e 1, comma 1, del CGS, tutti i tesserati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, le norme e gli atti federali. Per l’incentivo all’esodo corrisposto al calciatore Kaladze Kahka, poi, è di tutta evidenza il legame della sua erogazione con l’intercorso rapporto con la Società. Si rivela inconferente, pertanto, il richiamo operato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate che, per quanto ai soli fini della sua esclusione dal regime della tassazione agevolata, non riconosca natura di retribuzione dell’incentivo all’esodo, non per questo ne disconosce il legame con l’intercorso rapporto contrattuale, tanto da assoggettarlo all’ordinario regime di tassazione previsto per le indennità di fine rapporto. Le condotte ascritte al Legale rapp.te p.t. della Società, in definitiva, con la sola esclusione del pagamento di parte degli emolumenti per il mese di agosto eseguito in favore dei tesserati Daminuta Christian, Merkel Alexander e Palibrik Uros, costituiscono violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. A, par. VI) delle NOIF. Alla responsabilità del Legale rappresentanti consegue, a mente, dell’art. 4, comma 1, CGS, la responsabilità diretta della Società. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) a carico di Galliani Adriano;
ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) a carico della Società AC Milan Spa.
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