F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Calcio Napoli Spa), SOCIETÁ SS CALCIO NAPOLI Spa ▪ (N°.7444/938pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (475) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentante della Società Calcio SS Napoli Spa), SOCIETÁ SS CALCIO NAPOLI Spa ▪ (N°. 7915/1115pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Calcio Napoli Spa), SOCIETÁ SS CALCIO NAPOLI Spa ▪ (N°.7444/938pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (475) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentante della Società Calcio SS Napoli Spa), SOCIETÁ SS CALCIO NAPOLI Spa ▪ (N°. 7915/1115pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). Visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 aprile 2011 nei confronti: del Sig. Aurelio De Laurentiis per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), punto VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; e della Società SS Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante; letto, altresì, il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 aprile 2011 nei confronti: dei Signori Aurelio De Laurentiis ed Andrea Chiavelli per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), punto VI) delle NOIF, per avere utilizzato nell’effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario; e della Società Sportiva Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti; disposta in via preliminare la riunione dei due procedimenti per evidente connessione tra gli stessi; esaminata la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti per il deferimento 11 aprile 2011 con la quale gli stessi rappresentano la assenza di qualsivoglia colpa o dolo, la indisponibilità dei conti correnti dei tesserati, la diligenza manifestata dalla Società, la erronea contestazione relativamente ai tesserati Marco Riccio, Nicola Liguori e Cosimo Palumbo, eccependo altresì un conflitto tra la norma endofederale e l’accordo collettivo di categoria ed in subordine il riconoscimento dell’errore scusabile dovuto alla prima applicazione della norma; esaminata, altresì, la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti per il deferimento 21 aprile 2011 con la quale gli stessi rappresentano la assenza di qualsivoglia colpa o dolo, la indisponibilità dei conti correnti dei tesserati, la diligenza manifestata dalla Società, la non riconducibilità delle somme erogate all’allenatore Roberto Donadoni quali emolumenti, eccependo altresì un conflitto tra la norma endofederale e l’accordo collettivo di categoria ed in subordine il riconoscimento dell’errore scusabile dovuto alla prima applicazione della norma; ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 40.000,00 per il Sig. Aurelio De Laurentiis; ▪ ammenda di € 20.000,00 per il Sig. Andrea Chiavelli; ▪ ammenda di € 40.000,00 per la SSC Napoli Spa. Ascoltati il Legale dei soggetti deferiti ed il Sig. Andrea Chiavelli, i quali hanno ribadito quanto esposto nelle proprie memorie difensive ancor meglio argomentando al riguardo, insistendo per il proscioglimento, in via principale, di tutti i soggetti deferiti ed in subordine per l’irrogazione della ammonizione; ritenuto che, al di là di ogni altra valutazione, risulta confermato che i pagamenti ai calciatori di cui al deferimento sono stati tutti effettuati mediante assegni circolari addebitati sul conto bancario dedicato e non, come previsto dalla norma, mediante bonifico bancario addebitato sullo stesso conto; ritenuto che le difficoltà rappresentate per l’apertura del conto corrente bancario da parte dei giocatori non possono essere tenute in considerazione anche alla luce del fatto che dopo qualche mese tali conti correnti sono stati aperti; considerato che, per quanto attiene alla posizione relativa al pagamento disposto nei confronti dell’allenatore Roberto Donadoni, non può essere accolta la tesi difensiva che assume non trattarsi di emolumenti giacchè proprio il verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma tra il Sig. Roberto Donadoni e la SSC Napoli precisa che “è sorta controversia in merito all’interpretazione dell’accordo del 3.11.2010 ed a pretese differenze retributive” e successivamente che “la somma viene versata a titolo transattivo” confermando così che il pagamento attiene proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza; considerato che, ai fini della graduazione della sanzione da irrogare, vanno sicuramente tenuti in considerazione la comprovata diligenza della Società e la novità della norma mentre va respinto l’assunto conflitto tra la norma endofederale e l’accordo collettivo di categoria giacchè la nuova norma va proprio letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell’Accordo collettivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: • ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Aurelio De Laurentiis • ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Sig. Andrea Chiavelli • ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla SSC Napoli Spa.
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