F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 7462/940pf10- 11/SP/blp dell’11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 7462/940pf10- 11/SP/blp dell’11.4.2011). Il deferimento Con provvedimento del 11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione: • il Signor Roberto Benigni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: il Benigni della violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010; • la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 10.000,00(€ diecimila/00) al Signor Roberto Benigni; ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it