F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO QUBER, ATTILIO PAOLO GARBINI, ANGELO MOLINARI, STEFANO CARZOLA, MARCO FRIONE, GIUSEPPE SCIUMBATA, CRISTINA CAPPELLUTI, MILO CAMPAGNI, MAURO GUSBERTI, GIUSEPPE RUGGIERI, ROCCO RUSSO, ACCURSIO SCORZA, PIERO AUSILIO e FRANCESCO MERIGGI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°. 5456/117pf09-10/AM/ma dell’11.2.2011). (319-bis) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°.8996/117pf09- 10/AM/ma dell’24.5.2011). Visti gli atti

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO QUBER, ATTILIO PAOLO GARBINI, ANGELO MOLINARI, STEFANO CARZOLA, MARCO FRIONE, GIUSEPPE SCIUMBATA, CRISTINA CAPPELLUTI, MILO CAMPAGNI, MAURO GUSBERTI, GIUSEPPE RUGGIERI, ROCCO RUSSO, ACCURSIO SCORZA, PIERO AUSILIO e FRANCESCO MERIGGI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°. 5456/117pf09-10/AM/ma dell’11.2.2011). (319-bis) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) ▪ (nota N°.8996/117pf09- 10/AM/ma dell’24.5.2011). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 febbraio 2011 nei confronti di: • Roberto Quber, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Attilio Paolo Garbini, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Angelo Molinari, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Stefano Carzola, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Marco Frione, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Giuseppe Sciumbata, per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Cristina Cappelluti, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 aprile 2007 al 29 febbraio 2008 la carica di consigliere di amministrazione con ampi poteri di rappresentanza e dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Milo Campagni, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; • Mauro Gusberti, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 aprile 2007 al 29 febbraio 2008 la carica di consigliere di amministrazione con ampi poteri di rappresentanza e dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Giuseppe Ruggeri, per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico patrimoniale della Società; • Rocco Russo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 27 novembre 2007 la carica di consigliere di amministrazione e nella stagione 2006/2007 e sino al 27 novembre 2007 la carica di direttore generale con ampi poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società; • Accursio Scorza, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; • Piero Ausilio, per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; • Francesco Meriggi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 27 luglio 2005 al 25 febbraio 2007 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società; disposto in via preliminare lo stralcio della posizione relativa al Sig. Marco Frione non risultando pervenuta a quest’ultimo la convocazione per l’odierna udienza; lette le memorie depositate in giudizio dai Signori Roberto Quber, Angelo Molinari, Mario Gusberti , Rocco Russo, Milo Campagni e Francesco Meriggi con la quale detti soggetti deferiti rappresentano la marginale presenza nello Spezia Calcio e l’assoluta assenza di comportamenti che abbiano potuto avere incidenza sul fallimento della Società; preso atto che nessuno degli altri soggetti deferiti Attilio Paolo Garbini, Stefano Carzola, Giuseppe Sciumbata, Cristina Cappelluti, Giuseppe Ruggeri, Accursio Scorza e Piero Ausilio ha presentato memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ Roberto Quber: proscioglimento da ogni imputazione; ▪ Attilio Paolo Garbini: inibizione per anni 1 (uno); ▪ Angelo Molinari: inibizione per anni 1 (uno); ▪ Stefano Carzola: inibizione per anni 1 (uno); ▪ Giuseppe Sciumbata: inibizione per anni 1 (uno) ▪ Cristina Cappelluti: inibizione per anni 2 (due) ▪ Milo Campagni: inibizione per mesi 8 (otto) ▪ Mauro Gusberti: inibizione per mesi 8 (otto) ▪ Giuseppe Ruggeri: inibizione per anni 5 (cinque) ▪ Rocco Russo: inibizione per anni 1 (uno) ▪ Accursio Scorza: inibizione per anni 1 (uno) ▪ Piero Ausilio: inibizione per anni 1 (uno) ▪ Francesco Meriggi: inibizione per anni 1 (uno). Ascoltati altresì i Signori Angelo Molinari, assistito dal proprio Legale, il Sig. Rocco Russo, assistito dal proprio Legale ed i difensori dei Signori Mauro Gusberti, Milo Campagni, Accursio Sforza e Piero Ausilio. Considerato che alla luce dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale vanno esaminate singolarmente tutte le posizioni dei soggetti deferiti in ordine alle quali va premesso quanto segue: in via generale, attraverso la lettura degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, è emersa una evidente situazione di sofferenza della Società Spezia Calcio 1906 Srl, aggravatasi nel tempo, sfociata nel fallimento disposto dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 20 gennaio 2009; il maggiore responsabile della situazione fallimentare della Società va individuato nel Sig. Giuseppe Ruggeri, Presidente dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 che ha provocato con i propri censurabili comportamenti la situazione di dissesto maturata, ma non possono non essere prese in considerazione tutte le altre posizioni sottoposte all’esame di questa Commissione dalla Procura federale; come dettagliatamente rilevato dal Curatore del Fallimento nella propria relazione 13 luglio 2009 depositata in atti, una situazione di pre-dissesto era già identificabile al 30 giugno 2007, situazione che avrebbe potuto essere solo sanata da un cospicuo versamento dei soci non verificatosi (pur se deliberato) alla data del 20 dicembre 2007 per l’importo di euro 2.187.752,00; sulla responsabilità degli amministratori del periodo va effettuato dunque un attento esame, dovendosi logicamente graduare le stesse per periodo e modalità di appartenenza al gruppo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo; conseguentemente, può precisarsi per ogni singola posizione quanto segue: • Roberto Quber: in adesione alle osservazioni della Procura federale che ha precisato che il Quber ha ricoperto la carica di Presidente per un brevissimo periodo (29 aprile – 21 maggio 2008) senza poter incidere in alcun modo sul dissesto della Società, condividendosi tale assunto alla luce della documentazione in atti, può disporsi il proscioglimento dello stesso; • Attilio Paolo Garbini: in considerazione delle cariche ricoperte potrebbe aver avuto responsabilità che non ci si sente però di addebitare in quanto il Garbini è stato chiamato a far parte di un “Comitato di salvezza” del club composto da personaggi di rilievo prescelti dal Sindaco che ha operato sotto la presidenza del Quber prima e del Garbini poi ma in realtà senza operare concretamente in alcun modo, come puntualmente precisa nella sua Relazione il Curatore del Fallimento. Va rilevato al riguardo che il Quber si è addirittura attivato per segnalare la necessità di iniziative da porre in essere in relazione alla disastrosa situazione della Società, mentre sotto la presidenza Garbini (dal 9 giugno 2008) non v’è più stato alcun tipo di attività salvo lo svolgimento dell’Assemblea dei soci del 29 luglio 2008 che deliberò lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società. Non potendosi censurare alcun comportamento specifico del Garbini lo stesso va prosciolto. • Angelo Molinari, Stefano Carzola, Giuseppe Sciumbata: anche per questi dirigenti valgono le considerazioni svolte per il Garbini, ed ancor più validamente considerato che questi ultimi hanno svolto il ruolo di consiglieri d’amministrazione di un Consiglio che non ha svolto alcuna attività e che dunque non può aver provocato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società. Di conseguenza anche Molinari, Carzola e Sciumbata andranno prosciolti. • Cristina Cappelluti: Assai diversa la posizione di Cristina Cappelluti che ha rivestito dal 27 novembre 2007 al 29 febbraio 2008 il ruolo di direttore amministrativo della Società con poteri di rappresentanza, poi la carica di consigliere di amministrazione e quindi dal 29 febbraio 2008 al 29 aprile 2008 la carica di Presidente della Società. Come emerge dalla documentazione in atti, il ruolo della Cappelluti è stato di sicuro rilievo ed una serie di determinazioni e comportamenti da lei assunti hanno certamente condizionato il futuro della Società, aggravandone la situazione di dissesto economico-patrimoniale. Si rileva al riguardo come in data 15 luglio 2008 questa Commissione inibì per mesi sei la Cappelluti “per non aver effettuato il pagamento degli emolumenti per varie mensilità”. Alla luce di tali considerazioni appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale della inibizione per anni due. • Milo Campagni: si tratta in questo caso del responsabile marketing della Società che in questa veste non sarebbe mai stato deferito ma che diviene consigliere per sessanta giorni (29 febbraio - 29 aprile 2008) chiamato all’inedito ruolo solo nel tentativo di trovare soluzioni estreme per la salvezza della Società. In questo periodo non v’è traccia di suoi comportamenti censurabili diretti ad aggravare il dissesto della Società, ragion per cui anche per il Campagni può essere disposto il proscioglimento. • Mauro Gusberti: anche per il Gusberti possono valere le considerazioni formulate per il Campagni, brevissimo essendo il periodo in cui ha ricoperto un ruolo dirigenziale e non essendo a lui imputabile alcun comportamento censurabile. Ne consegue il proscioglimento. • Giuseppe Ruggeri: socio di maggioranza della Società, Presidente della stessa dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008, punto di riferimento assoluto della Società stessa, ha sicuramente condizionato con i suoi censurabili comportamenti il futuro dello Spezia Calcio. Da una attenta lettura degli atti emerge indiscutibilmente che le responsabilità maggiori del dissesto economico-patrimoniale debbano essere a lui addossate. Responsabilità peraltro emerse anche al di fuori del giudizio sportivo di fronte alla Giustizia Ordinaria ed in modo assolutamente incontestabile. Ciò premesso, appare equa la sanzione della inibizione per anni cinque richiesta dalla Procura federale. • Rocco Russo: in ordine a questa posizione vanno effettuate attente valutazioni. Il Russo ha ricoperto dal 27 luglio 2005 al 27 novembre 2007 la carica di consigliere di amministrazione, nella stagione 2006/2007 la carica di direttore generale con poteri di rappresentanza. Eccepisce nella propria memoria difensiva il Russo che il 26 ottobre 2007 l’assemblea dei soci aveva approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2007 senza muovere alcun rilievo agli amministratori, deliberando il ripianamento delle perdite di bilancio e la ricostituzione del capitale sociale con ciò ratificando l’operato degli amministratori e del Sig. Russo, direttore generale sino al 30 giugno 2007. Eccepisce il Russo altresì che il deferimento sarebbe erroneo là dove indica la data del 27 novembre 2007 come conclusione della sua attività come direttore generale. In effetti il Russo rimase come direttore generale sino al 30 giugno 2007 e come consigliere di amministrazione sino al 27 novembre 2007. Se da una parte può condividersi quanto affermato dal Russo, dall’altra non può non tenersi conto che lo stesso ha ricoperto ruoli operativi importanti nell’arco di oltre due anni, periodo in cui si sono concretizzate una serie di difficoltà gestionali e sicuramente tanti sintomi di insolvenza che hanno poi portato al fallimento della Società. Ne consegue che il Russo non può essere prosciolto. A suo carico appare equa la sanzione dell’inibizione per mesi sei. • Accursio Scorza, Piero Ausilio e Francesco Meriggi: i primi due sono stati consiglieri di amministrazione dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008, il terzo dal 27 luglio 2005 al 25 settembre 2007. Il periodo in cui i soggetti deferiti hanno ricoperto tali cariche hanno visto la Società cadere in una serie di difficoltà gestionali, periodo nel quale si sono certamente manifestati sintomi di insolvenza. La carica ricoperta non consente di escludere in assoluto la responsabilità gestionale sicchè appare equo irrogare ai soggetti deferiti la sanzione dell’inibizione per mesi sei. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: • Giuseppe Ruggeri: inibizione per anni 5 (cinque); ▪ Cristina Cappelluti: inibizione per anni 2 (due); • Rocco Russo: inibizione per mesi 6 (sei); • Accursio Scorza: inibizione per mesi 6 (sei); • Piero Ausilio: inibizione per mesi 6 (sei); • Francesco Meriggi: inibizione per mesi 6 (sei). Proscioglie da ogni imputazione Roberto Quber, Attilio Paolo Garbini, Angelo Molinari, Stefano Carzola, Giuseppe Sciumbata, Milo Campagni, Mauro Gusberti. Stralcia la posizione relativa al Sig. Marco Frione.
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