LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 08/11/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel DI QUINZIO/A.S.VITERBESE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 08/11/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel DI QUINZIO/A.S.VITERBESE CALCIO
Con Racc.A.R. in data 31/07/2010 il sig.Daniel DI QUINZIO, proponeva ricorso a questa Commissione
esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l., un accordo economico prevedente il
compenso lordo di €.8.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito rate per
€.2.550,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.950,00
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società controparte (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Daniel DI QUINZIO, nei confronti della Società AS.VITERBESE CALCIO S.r.l., per violazione
dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.