LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FREDDI/ELPIDIENSE CASCINARE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FREDDI/ELPIDIENSE CASCINARE
Con reclamo datato 09.09.2010, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo Freddi, chiedeva la condanna della ASD Elpidiense
Cascinare al pagamento della somma di € 3.400,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto
nell'Accordo Economico sottoscritto in data 22.08.2009; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art.
21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.
La società controinteressata in data 17.09.2010 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali
preliminarmente rilevava l'erroneo recapito del reclamo presso il domicilio del proprio segretario e non invece
presso la propria sede legale, sita in Sant'Elpidio a Mare, Via Castellano n. 1518.
Nel merito eccepiva l'estinzione di ogni debito dipendente dagli oneri derivanti dal compenso globale annuo
previsto dal summenzionato Accordo Economico.
In particolare la società asseriva di avere corrisposto n. 5 mensilità attraverso altrettanti assegni bancari di cui
uno (quello relativo al mese di gennaio 2010) di importo ridotto di € 200,00 a causa dell'irrogazione di una
sanzione pari ad € 100,00 nonchè per l'addebito dei costi di lavanderia per € 100,00.
A ciò aggiungeva che altre n. 4 mensilità (novembre 2009, febbraio, marzo, aprile 2010) per complessivi €
3.200,00 erano state corrisposte mendiante versamento in contanti rispettivamente in data 29.01.2010,
05.03.2010, 26.03.2010, 27.05.2010. A comprova di tali versamenti adduceva l'esistenza di altrettante
dichiarazioni di quietanza sottoscritte dal calciatore, riservavandosi l'esibizione degli originali in sede di
udienza.
Alla riunione del 17.12.2010 comparivano personalmente il sig. Freddi Matteo, nonchè l'avv. Nascimbeni per
la ASD Elpidiense Cascinare.
Il calciatore, presa visione degli originali delle quietanze prodotte dal difensore della società, dichiarava di
riconoscere la propria firma, ma non il contenuto, dal momento che riferiva di non aver mai percepito importi
in contanti, bensì sempre e solamente a mezzo assegni bancari. Dichiarava inoltre che, per tutto il periodo in
cui era rimasto in forza alla ASD Elpidiense (sino al 12.02.2010) le date apposte sulle dichiarazioni di
ricezione degli importi a mezzo assegno, risultavano sempre stampate e non apposta mediante timbro. Infine
sottolineava come le date 05.03.2010, 26.03.2010, 27.05.2010, nelle quali secondo le dichiarazioni di
quietanza avrebbe percepito gli importi in contanti, erano tutte successive al momento in cui lo stesso aveva
interrotto i propri rapporti con la società.
La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità delle quietanze di
pagamento prodotte dalla società, sotto il profilo dell'effettiva conoscenza del tesserato con riferimento al
contenuto della dichiarazione sottoscritta.
In base alla versione dei fatti resa dal reclamante è astrattamente possibile ritenere che pur essendo la firma
dello stesso autentica, la medesima sia stata apposta su di un documento formatosi nella sua integralità in
epoca successiva alla sottoscrizione.
A sostegno di tali ipotesi il reclamante afferma che nelle date riportate in calce alle quietanze il medesimo
aveva interrotto le proprie prestazioni nell'interesse della società e che pertanto non si era più recato presso la
sede della stessa.
Allo stato, pertanto, la Commissione non ritiene di avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario
necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione delle dichiarazioni di quietanza
che la società ASD Elpidiense Cascinare fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti
del sig. Freddi Matteo
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig.
Freddi Matteo e rimette gli atti all'Ufficio Indagini presso la F.I.G.C., affinchè vengano esperiti gli opportuni
accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in condizione di pronunciare
la propria decisione.