LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano DELL’ANNA/A.S.CALCIO FASANO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
18) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano DELL’ANNA/A.S.CALCIO FASANO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/09/2010 il sig.Stefano DELL’ANNA , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.CALCIO FASANO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.2.500,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.CALCIO
FASANO al pagamento in favore del sig.Stefano DELL’ANNA, della somma di €.2.500,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.