LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo datato 20.04.2010, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig. Paolo Messina, chiedeva la condanna della A.C.R. Messina al
pagamento di € 5.841,80, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico
sottoscritto in data 24.07.2009; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.
La società controinteressata in data 06.05.2010 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali sosteneva in
via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso trattandosi di ne bis in idem
avendo la CAE già giudicato sulla questione introdotta con il precedente reclamo del 23.02.2010.
Sul punto la CAE non può che rigettare l'eccezione in quanto nel precedente reclamo non si era giudicato il
merito della questione, ma esclusivamente l'aspetto formale relativo al mancato rispetto dell'art. 21 bis
Regolamento della LND.
Inoltre, la resistente per quanto attiene il merito produce una ricevuta o meglio una dichiarazione nella quale il
reclamante ammette di nulla avere a pretendere avendo percepito l'importo di € 5.900,00 a saldo delle sue
spettanze.
Per quanto riguarda la documentazione (ricevuta-dichiarazione liberatoria) il reclamante disconosce
formalmente il documento inviato in fotocopia dalla società, asserendo che lo stesso costituisca un falso.
Alla CAE non è mai pervenuto, benchè richiesto, l'originale della suddetta ricevuta-dichiarazione liberatoria.
Il reclamante afferma che la redazione della quietanza da parte della società è stata formata in tempi diversi e
precisamente:
- nome del firmatario
- somma di € 900,00
- firma
appaiono contestuali.
Mentre il resto scritto con altra penna sarebbe stato inserito successivamente o quanto meno aggiunto. In
particolare la cifra di € 900,00 si ritiene essere stata corretta in € 5.900,00, infatti il nr. 5 appare aggiunto e
scritto con penna diversa.
inoltre il reclamante afferma con certezza che non avrebbe mai potuto firmare la quietanza de qua il giorno 17
dicembre 2009 perchè in tale data trovavasi in provincia di Siracusa ove partecipava ad una partita di
allenamento ad Avola.
Tutto ciò premesso la C.A.E., unanimemente nella sua composizione prima di assumere qualsiasi decisione
rimette gli atti all'Ufficio Indagini.
Con nota del 06.10.2010 la C.A.E. trasmetteva gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare l'eventuale
ipotesi di falsità di cui ai documenti prodotti nell'ambito del ricorso.
La Procura Federale espletata la propria indagine con la relazione 02.03.2011, disponeva la trasmissione degli
atti alla C.A.E. riservandosi ogni provvedimento in ordine agli eventuali profili disciplinari dopo la decisione
dell'Organo Giudicante adito.
La C.A.E. quindi non avendo avuto, benchè richiesto, alcun chiarimento dalla Procura Federale in ordine al
fumus relativo alla dichiarata falsità, si vede costretta a dover decidere, superando il dichiarato falso.
Alla luce di tale premessa la C.A.E. ritiene che il contenuto di tale dichiarazione non corrisponda a verità.
Ciò in virtù del disconoscimento del contenuto della scrittura e per le modalità in cui è stata redatta.
Il reclamante afferma che la propria firma riconosciuta apposta sulla dichiarazione era relativo all'importo di €
900,00, soltanto in numero e non era presente lo stesso importo scritto in lettera (v. dichiarazione reclamante).
E' da ritenersi inoltre inveritiera la circostanza che la società abbia corrisposto un importo superiore al dovuto.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando la società A.C.R.
Messina a corrispondere al sig. Paolo Messina la somma di € 5.841,80 in base all'accordo economico
sottoscritto dalle parti.
Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.