• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011
(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAMUELE EMILIANO E EMANUELE FERRARI (calciatori tesserati per la Società ASD Albese Calcio), ROBERTO CRETAZ (calciatore tesserato per la Società ASD Santhià Calcio), PASQUALINO PERRI (calciatore tesserato per la Società ASD Giallo Blu Figline), RENATO VENERA E ROBERTO MILANI (dirigenti della ASD Albese Calcio), GIOVANNI RAGLIANI E NILO RASI (dirigenti della Società ASD Santhià Calcio), OTTAVIO CAMBRIA E GIUSEPPE PELLEGRITI (dirigenti della Società Polisportiva D. Borgorosso Arenzano) E LE SOCIETÁ ASD ALBESE CALCIO, ASD SANTHIÀ CALCIO, POLISPORTIVA D. BORGOROSSO ARENZANO, ASD SANLURI CALCIO E SC INSUBRIA ASD ▪ (N°. 8313/1364pf10-11/AA/ac del 4.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011
(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAMUELE EMILIANO E EMANUELE FERRARI (calciatori tesserati per la Società ASD Albese Calcio), ROBERTO CRETAZ (calciatore tesserato per la Società ASD Santhià Calcio), PASQUALINO PERRI (calciatore tesserato per la Società ASD Giallo Blu Figline), RENATO VENERA E ROBERTO MILANI (dirigenti della ASD Albese Calcio), GIOVANNI RAGLIANI E NILO RASI (dirigenti della Società ASD Santhià Calcio), OTTAVIO CAMBRIA E GIUSEPPE PELLEGRITI (dirigenti della Società Polisportiva D. Borgorosso Arenzano) E LE SOCIETÁ ASD ALBESE CALCIO, ASD SANTHIÀ CALCIO, POLISPORTIVA D. BORGOROSSO ARENZANO, ASD SANLURI CALCIO E SC INSUBRIA ASD ▪ (N°. 8313/1364pf10-11/AA/ac del 4.5.2011).
La Procura Federale, con atto datato 4 maggio 2011, ha deferito a questa Commissione Disciplinare i seguenti tesserati con le relative Società, quest’ultime incolpate per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma secondo CGS:
▪ Il calciatore Samuele Emiliano per non aver scontato una giornata di squalifica che gli era stata comminata al termine della stagione sportiva 2008/2009 allorquando egli era tesserato per la Società Pro Settimo ed Eureka e per aver disputato in tale posizione irregolare sei gare del campionato di Serie D stagione 2010/2011 in favore della Società Albese Calcio (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori della Società Albese Calcio Renato Venera e Roberto Milani per aver sottoscritto il primo quattro distinte ed il secondo due distinte di partecipazione dei calciatori alle gare di cui sopra, nelle quali figurava anche l’Emiliano, attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22 commi 6 e 8 CGS). Deferita la Società ASD Albese Calcio per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva);
▪ Il calciatore Emanuele Ferrari in quanto, nel mentre era tesserato per la Società ASD Albese Calcio, partecipava a cinque gare del campionato di Serie D e a due gare di Coppa Italia, tutte afferenti la stagione 2010/2011 in favore della Società Santhià Calcio (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori Giovanni Ragliari e Nilo Rasi per aver sottoscritto il primo sei distinte ed il secondo una distinta di partecipazione dei calciatori alle gare di cui sopra, nelle quali figurava anche il Ferrari, attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22 commi 6 e 8 CGS). Deferita la Società ASD Santhià Calcio per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva);
▪ Il calciatore Roberto Cretaz in quanto, nel mentre era tesserato per la Società SC Insubria ASD, partecipava a sei gare del campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 in favore della Società Santhià Calcio (violazione identica a quella del Ferrari). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori Giovanni Ragliari e Nilo Rasi (violazione identica a quella loro contestata per la posizione del Ferrari). Deferite le Società ASD Santhià Calcio, ASD Albese Calcio e SC Insubria ASD per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva);
▪ Il calciatore Pasqualino Perri in quanto, nel mentre era tesserato per la Società ASD Sanluri Calcio, partecipava a tre gare del campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 in favore della Società Borgorosso Arenzano (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori Ottavio CAMBRIA e Giuseppe Pellegriti per aver sottoscritto il primo una distinta ed il secondo due distinte di partecipazione dei calciatori alle gare di cui sopra, nelle quali figurava anche il Perri, attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22 commi 6 e 8 CGS). Deferite le Società Borgorosso Arenzano e ASD Sanluri Calcio per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva). All’odierna riunione la Società ASD Santhià Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Santhià Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Santhià Calcio, sanzioni della penalizzazione di punti 5 (cinque) oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 3 (tre) e 2.700,00 (€ duemilasettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il dibattimento si è aperto per gli altri deferiti.
All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto con l’accoglimento del Deferimento l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per i calciatori Emiliano, Ferrari, Cretaz e Perri la squalifica di anni 2 (due);
▪ per i dirigenti Venera, Milani, Ragliani, Rasi, Cambria e Pellegriti, l’inibizione di anni 2 (due);
▪ alla Società ASD Albese Calcio la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00);
▪ alla Società Polisportiva D. Borgorosso Arenzano penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
▪ alle Società Sanluri Calcio e SC Insubria ASD, l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per ciascuna.
Resistono al Deferimento a mezzo di Memorie la Società ASD Albese Calcio in relazione alle violazioni ascritte ai calciatori Samuele Emiliano ed Emanuele Ferrari, nonché alla responsabilità oggettiva ad essa contestata ed il calciatore Emanuele Ferrari, quest’ultimo con Memoria separata ma identica nei contenuti a quella della Società, concludendo tutti per il rigetto del Deferimento per assoluto difetto di responsabilità. Viene dedotto da tali resistenti comparsi in udienza, per il Samuele Emiliano che il calciatore nella stagione 2009/2010, nel corso della quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, aveva partecipato ad un campionato estero in favore di una Società di quel Paese, per cui, tornato in Italia e tesseratosi con la Società Albese Calcio per la stagione 2010/2011, era stato impiegato nelle gare oggetto del Deferimento in quanto si era ritenuto, argomentando dall’art. 25 CGS, che detta squalifica fosse divenuta inefficace per prescrizione, non essendo stato possibile scontarla nella stagione sportiva successiva a quella del fatto a ragione della presenza all’estero del calciatore. Viene dedotto per l’Emanuele Ferrari che questi il 15 settembre 2009 aveva inviato al Comitato Interregionale ed alla stessa Società Albese Calcio la richiesta ai sensi dell’art. 32 bis NOIF di svincolo per decadenza del tesseramento in essere con la suddetta Società, per cui il calciatore si era tesserato per la Società Santhià Calcio convinto di essersi liberato dal precedente vincolo e di potersi pertanto tesserare con una nuova Società. Viene altresì dedotto che l’evolversi di siffatta richiesta era rimasto complicato da alcune difficoltà di ordine burocratico, sostanzialmente imputabili all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale ed alla Commissione Tesseramenti, dallo stesso ricorrente adita non appena aveva avuto notizia che la richiesta di svincolo non era mai pervenuta all’Organo competente, sicché la conferma della vigenza del tesseramento con la Società Albese Calcio gli era giunta quando ormai si era già tesserato per la Società Santhià ed aveva partecipato alle gare contestate. Sono stati altresì presenti, a mezzo del proprio difensore munito di procura, la Società Borgorosso Arenzano, i calciatori Roberto Cretaz e Pasqualino Perri nonché i dirigenti deferiti, i quali hanno respinto la sussistenza delle violazioni loro ascritte e hanno chiesto il proscioglimento, ovvero in subordine l’applicazione del minimo edittale della pena. La Commissione osserva quanto segue. Le difese dei resistenti non appaiono fondate.
▪ In merito alla squalifica del calciatore Emiliano è certo che questi, non avendo potuto scontare la sanzione nella stagione 2009/2010 successiva a quella nella quale essa era maturata perché si trovava a giocare all’estero, doveva scontarla nella stagione 2010/2011, da intendersi come stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’infrazione disciplinare relativa allo svolgimento della gara, come è nel caso in esame. Per cui la partecipazione del calciatore alle gare oggetto del Deferimento è stata irregolare.
▪ In merito alla posizione del calciatore Ferrari è certo che questi, una volta inoltrata la richiesta di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis NOIF, avrebbe dovuto assicurarsi presso i competenti Uffici del buon esito di tale richiesta, astenendosi dal sottoscrivere il nuovo tesseramento prima di aver conseguito la certezza dello svincolo. Tale assoluta mancanza di diligenza si evince dalla stessa narrativa della Memoria del calciatore, ove si legge delle iniziative assunte dallo stesso per ottenere la convalida della detta richiesta. Infatti, dopo aver inoltrato il ricorso alla Commissione Tesseramenti con raccomandata del 14 ottobre 2010 perché certo del mancato svincolo, il Ferrari aveva continuato a giocare per la Società Santhià, partecipando ad una gara di campionato disputata il 5 dicembre 2010. Per le suddette ragioni vanno sanzionati entrambi i calciatori, nonché la Società Albese Calcio, nei confronti della quale ricorre la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4 comma secondo CGS in relazione all’art. 1 comma 5 CGS. Vanno altresì sanzionati i dirigenti della Società Albese Calcio ASD Renato Venera e Roberto Milani ed i dirigenti della Società Santhià Calcio Giovanni Ragliani e Nilo Rasi, essendo sussistenti le violazioni loro ascritte.
▪ In merito alla posizione dei calciatori Roberto Cretaz e Pasqualino Perri, le violazioni loro ascritte risultano documentalmente provate, per cui devono essere loro irrogate le conseguenti sanzioni. Sono pertanto suscettibili delle relative sanzioni tanto il calciatore Cretaz, quanto la Società Insubria ASD, per la quale il Cretaz è risultato tesserato nel
mentre veniva utilizzato dalla Società Santhià Calcio, nonché gli stessi dirigenti della Santhià Calcio Giovanni Ragliani e Nilo Rasi, per le medesime violazioni loro ascritte a cagione dell’utilizzazione del calciatore Ferrari. In relazione alla posizione del Perri vanno sanzionate la Società Borgorosso Arenzano per aver utilizzato tale calciatore in posizione irregolare e la Società ASD Sanluri Calcio per la quale il Perri è risultato tesserato nel mentre veniva utilizzato dalla Società Borgorosso Arenzano. Vanno altresì sanzionati i dirigenti della Società Borgorosso Arenzano Ottavio Cambria e Giuseppe Pellegriti, essendo sussistenti le violazioni loro ascritte. Così accertate le rispettive responsabilità, va ribadito anche in questo caso l’orientamento di questa Commissione in forza del quale le sanzioni da applicarsi vanno ricercate nell’ambito degli artt. 18 e 19 CGS e non nell’ambito dell’art. 10 commi 8 e 9 CGS, che si riferisce a fattispecie diversa da quella dedotta nel presente Deferimento. Tali sanzioni peraltro devono essere svincolate da ogni possibile automatismo, ma essere adattate al caso specifico, tenuto conto, tra l’altro, del numero delle violazioni commesse e dell’intensità della colpa o del dolo. P.Q.M.
Dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di 2.700,00 (€ duemilasettecento/00) a carico della Società ASD Santhià Calcio.
Accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge:
▪ al calciatore Samuele Emiliano la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
▪ al calciatore Emanuele Ferrari la squalifica per 6 (sei) gare ufficiali;
▪ al calciatore Roberto Cretaz la squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali;
▪ al calciatore Pasqualino Perri la squalifica per 2 (due) gare ufficiali;
▪ al dirigente Renato Venera l’inibizione per mesi 4 (quattro);
▪ al dirigente Roberto Milani l’inibizione per mesi 2 (due);
▪ al dirigente Giovanni Ragliani l’inibizione per mesi 6 (sei);
▪ al dirigente Nino Rasi l’inibizione per mesi 1 (uno);
▪ al dirigente Ottavio Cambria l’inibizione per mesi 1 (uno);
▪ al dirigente Giuseppe Pellegriti l’inibizione per mesi 2 (due);
▪ alla Società ASD Albese Calcio la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da
scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
▪ alla Società Borgorosso Arenzano la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
▪ alla Società ASD Sanluri Calcio l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00);
▪ alla Società SC Insubria ASD l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAMUELE EMILIANO E EMANUELE FERRARI (calciatori tesserati per la Società ASD Albese Calcio), ROBERTO CRETAZ (calciatore tesserato per la Società ASD Santhià Calcio), PASQUALINO PERRI (calciatore tesserato per la Società ASD Giallo Blu Figline), RENATO VENERA E ROBERTO MILANI (dirigenti della ASD Albese Calcio), GIOVANNI RAGLIANI E NILO RASI (dirigenti della Società ASD Santhià Calcio), OTTAVIO CAMBRIA E GIUSEPPE PELLEGRITI (dirigenti della Società Polisportiva D. Borgorosso Arenzano) E LE SOCIETÁ ASD ALBESE CALCIO, ASD SANTHIÀ CALCIO, POLISPORTIVA D. BORGOROSSO ARENZANO, ASD SANLURI CALCIO E SC INSUBRIA ASD ▪ (N°. 8313/1364pf10-11/AA/ac del 4.5.2011)."