F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011 (485) – APPELLO DEL SIG. FABRIZIO ARABIA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Bellegra 1962), AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6 (Delibera CDT presso il CR Lazio – CU N°. 133 del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011 (485) - APPELLO DEL SIG. FABRIZIO ARABIA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Bellegra 1962), AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6 (Delibera CDT presso il CR Lazio - CU N°. 133 del 21.4.2011). La Procura federale, con atto del 1° marzo 2011, deferiva alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Fabrizio Arabia, unitamente ad altre persone ed alle Società coinvolte nei fatti, in quanto aveva partecipato in favore della Società Torri in Sabina a due gare del Campionato di Promozione della stagione sportiva 2010/2011 senza averne titolo per essere tesserato per la Società ASD Segni. Risultava dai documenti acquisiti al Deferimento che la Società Torri in Sabina in data 3 settembre 2010 aveva chiesto il tesseramento del calciatore e che il successivo 10 settembre la relativa lista era stata dichiarata nulla dal competente Ufficio in quanto il calciatore risultava già vincolato con la Società ASD Segni. La Commissione disciplinare territoriale con decisione pubblicata sul C.U. n. 133/LND del 21 aprile 2011 accoglieva il Deferimento ed infliggeva al calciatore Arabia la squalifica di mesi sei a fronte dei due anni di squalifica richiesti dalla Procura Federale, sanzionando nel contempo tutti gli altri deferiti. Avverso siffatta decisione ricorreva l’Arabia, il quale eccepiva la nullità del procedimento di primo grado in quanto non gli era pervenuta la convocazione per l’udienza di discussione innanzi la Corte territoriale e nel merito denunciava l’eccessiva gravosità della sanzione che gli era stata comminata, anche perché aveva agito in buona fede, sottoscrivendo la richiesta di tesseramento per la Società Torri in Sabina in quanto si riteneva certo di essere stato svincolato dalla Società ASD Segni. Alla udienza del 26 maggio 2011, questa Commissione, nel contraddittorio delle parti, ritenendo necessario ai fini del decidere di acquisire la lettera di convocazione del deferito innanzi il Giudice di primo grado allo scopo di verificarne la regolarità, con ordinanza di pari data chiedeva che le fosse trasmessa la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore afferente la suddetta convocazione e disponeva nel contempo il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo. Acquisito il documento richiesto, all’udienza odierna, nel frattempo rifissata, il ricorrente assistito dal proprio difensore, nel mentre ha dichiarato di rinunciare alla eccezione di nullità del procedimento, ha concluso per la declaratoria di proscioglimento ovvero in subordine per la riduzione della sanzione entro il minimo ritenuto di giustizia; la Procura Federale ha insistito per il rigetto del ricorso e per la conferma della decisione. La Commissione, così definite le rispettive istanze, osserva quanto segue. Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono. Superata l’eccezione di nullità del procedimento per la rinuncia del ricorrente, occorre evidenziare che dalla parte motiva della decisione impugnata risulta che la sanzione inflitta al calciatore è maturata non solo in relazione alla partecipazione irregolare dello stesso alle due gare del campionato, ma anche in relazione al comportamento del calciatore, che aveva nascosto alla Società Torri in Sabina di essere già tesserato e quindi non libero, “essendo evidente – ha argomentato il primo Giudice – che non poteva ignorare il suo status e l’esistenza del precedente tesseramento con il Segni”. Nonostante che la motivazione della Commissione territoriale non sia stata scossa dal ricorso in esame, appare comunque equo ridurre la sanzione irrogata dal primo Giudice entro limiti di minore entità, che appaiono più confacenti al caso di che trattasi, anche in relazione al tempo di squalifica già scontata. P.Q.M. Accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Fabrizio Arabia sino al 31 agosto 2011. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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