COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 57. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DI MARINO (ALL’EPOCA DEI FATTI. PRESIDENTE DELLA SOCIETA S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 57. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DI MARINO (ALL'EPOCA DEI FATTI.
PRESIDENTE DELLA SOCIETA S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE
TECNICO: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4782/570,
a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto
Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura
Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate
postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha
chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Francesco Di Marino, la sanzione dell’inibizione per mesi tre;
a carico della società Internapoli Camaldoli, l'ammenda di euro 1.500,00. Questa C.D.T., sentite le
conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli
atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Francesco Di Marino, presidente della
società medesima, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Scamarcia Pietro, di essere nominato
ed inserito, quale consigliere della società, nel foglio censimento 2010/2011 della stessa, autorizzandone,
altresì, la titolarità della tessera di accompagnatore ufficiale n. 4064, seppur in assenza di una necessaria
istanza preliminare di sospensione dall’albo del settore tecnico, da parte dello stesso, come prescritto dalla
normativa di settore, con la conseguenza di consentirgli di esercitare, di fatto, l’attività di Direttore Sportivo
della società S.S.D. Internapoli Camaldoli, per la stagione sportiva 2010/2011; rilevato che il Sig. Francesco
Di Marino, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento,
un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come
evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in
esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle
sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della
vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Francesco Di Marino e la società Internapoli Camaldoli,
per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione fino al 10.08.2011, a carico del presidente, sig. Francesco
Di Marino; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società S.S.D. Internapoli Camaldoli. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Francesco Di Marino, presidente della società
S.S.D. Internapoli Camaldoli, la sanzione dell’inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società
S,S.D. Internapoli Camaldoli (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 500,00.
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