• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 59. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1,
DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
VIRTUS S. SOSSIO: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ E A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO:
ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 59. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1,
DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
VIRTUS S. SOSSIO: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ E A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO:
ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo /399, a
carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv.
Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza
del sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità. A contestazione del sig.
Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Padolini Salvatore eccepisce che, per il sig. Sicuranza
Vincenzo, era stata regolarmente fatta richiesta di tesseramento, così come si evince dalla copia in atti
depositata. Il rappresentante della Procura Federale ritiene che il sig. Sicuranza Vincenzo non risulti
tesserato, sulla base della documentazione fornita dal Settore Tecnico della F.I.G.C. Inoltre, preso atto
dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate
regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti
sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società
Sanità, l’ammenda di euro 1.000,00; a carico del sig. Carmine Dilettevole, la sanzione dell’inibizione per
mesi tre, a carico della società Virtus S. Sossio, l'ammenda di euro 500,00, Questa C.D.T., sentite le
conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli
atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Giuliano Ciro, all’epoca presidente della
società Sanità ha consentito o, comunque, non impedito al sig. Sicuranza Vincenzo, tecnico abilitato, di
essere inserito, quale allenatore, nella distinta di gara Sanità – Rita Ercolano, del 6.11.2010, pur non
essendo in costanza di tesseramento con la società Sanità, sulla base della documentazione dell’Ufficio
Centrale Tesseramenti del Settore Tecnico della F.I.G.C.; che il Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca,
presidente della società Virtus S. Sossio, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Sicuranza
Vincenzo, tecnico abilitato, di essere inserito, nelle distinte di gara del 17, 24 e 31.10.2010 della medesima
Virtus S. Sossio, quale dirigente accompagnatore, massaggiatore ed allenatore, non in costanza di
tesseramento con la stessa società e, comunque, privo dei titoli abilitativi professionali, per l’attività di
massaggiatore; rilevato che i Sigg. Giuliano Ciro e Dilettevole Carmine, sul piano di una valutazione
obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un’inosservanza ai principi di
lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto
di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato
e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla
base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i
deferiti, Sigg. Giuliano Ciro, Dilettevole Carmine e le società Sanità e Virtus S. Sossio, per cui infligge le
seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi due, a carico del presidente, sig. Giuliano Ciro; l’ammenda di euro
500,00, a carico della società A.S.D. Sanità; l’inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all’inibizione fino al
10.08.2011, di cui al deferimento n. 58 – 2010/201, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole;
l'ammenda di euro 400,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 58 – 2010/2011. a carico
della società A.S.D. Virtus S. Sossio. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all’epoca dei fatti, presidente
della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell’inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società
A,S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 500,00; al Sig. Carmine Dilettevole,
all’epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Virtus S. Sossio, l’inibizione per mesi due,
aggiuntivi, rispetto all’inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 58 – 2010/201, a carico
del presidente, sig. Carmine Dilettevole; a carico della società A,S.D. Virtus S. Sossio (del
Campionato di Promozione), l'ammenda di euro 400,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al
deferimento n. 58 – 2010/2011.
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Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1,
DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
VIRTUS S. SOSSIO: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ E A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO:
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