COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. USINESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.01.2011. Gara Ilvamaddalena / Usinese del 23.01.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. USINESE (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.01.2011.
Gara Ilvamaddalena / Usinese del 23.01.2011.
La società Usinese proponeva rituale reclamo avverso la seguente decisione del Giudice Sportivo:
- squalifica per tre gare del giocatore Piga Pietro perché “espulso per duplice atto di violenza contro un avversario, inveiva contro l’arbitro con battimani e ripetuti insulti, tentava, altresì, di avvicinarsi a lui minacciosamente ma veniva tempestivamente trattenuto dai compagni”.
La reclamante, nei motivi del ricorso, chiede la riduzione della squalifica inflitta perché non proporzionata ai fatti accaduti atteso anche che il giocatore non reagiva assolutamente ad un fallo di gioco che anzi subiva; non insultava né ingiuriava il direttore di gara al quale, nonostante il disappunto per l’ingiusta decisione, stringeva la mano prima di allontanarsi dal terreno di gioco; non poneva in essere alcun atteggiamento intimidatorio né tantomeno derideva il direttore di gara.
La Commissione, letti gli atti ufficiali ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue.
Il comportamento posto in essere dal calciatore squalificato, contrariamente ai motivi di ricorso, connota una condotta irriguardosa, deplorevole ed ingiuriosa successiva alla notifica del provvedimento di espulsione e rileva che, per effetto del quale, la sanzione irrogata debba ritenersi congrua.
Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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