COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ORATORIO DON ORIONE (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 16.12.010. Gara Johannes / Oratorio Don Orione del 12.12.2010.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ORATORIO DON ORIONE (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 16.12.010.
Gara Johannes / Oratorio Don Orione del 12.12.2010.
La ASD Oratorio Don Orione proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti emessi dal Giudice sportivo in relazione alla gara in oggetto:
- squalifica fino al 12.12.2011 del calciatore Serrau Agostino per avere reagito ad un provvedimento disciplinare dell’arbitro insultandolo ripetutamente e tentando di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento del proprio allenatore ed inoltre impedendo allo stesso direttore di gara di uscire dallo spogliatoio ostruendogli il passaggio con il proprio corpo e insultandolo nuovamente e tentando ancora di aggredirlo;
- squalifica per cinque gare effettive al calciatore Farris Alessandro per avere ingiuriato il direttore di gara ed impedendo allo stesso in concorso con il Serrau di uscire dall’impianto sportivo senza riuscirvi per l’intervento di alcune persone.
La reclamante assumeva che quanto rappresentato dal direttore di gara nel rapporto non corrisponderebbe a quanto realmente accaduto.
Infatti la stessa non nega che sia il Serrau e il Farris abbiano ripetutamente rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro biasimando il loro comportamento scorretto e sottolineando che tale condotta fosse meritevole di una giusta ed adeguata sanzione in considerazione del fine educativo che deve avere lo sport ed in particolare quello giovanile; tuttavia, rimarcava che nessuna sanzione poteva essere inflitta in merito al presente tentativo di aggressione che in realtà, a detta della ricorrente, non si sarebbe mai verificato.
La Commissione esaminato il referto arbitrale, sentita la reclamante e preso atto della mancata presenza del direttore di gara per legittimo impedimento, ritiene che la sanzione inflitta sia eccessiva e che, pertanto, la stessa debba venire ridotta.
Infatti dal contesto del rapporto dell’arbitro o meglio dal supplemento dello stesso, emerge con assoluta chiarezza che i giocatori della Società reclamante abbiano proferito ripetute espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, tuttavia non si evidenzia con altretanta certezza che sia il Serrau e che il Farris avessero realmente intenzione di aggredire l’arbitro, ma pare più probabile che il loro atteggiamento fosse unicamente finalizzato ad insultare lo stesso sia pure con particolare veemenza e che tale situazione sia stata con assoluta buonafede male interpretata dal direttore di gara.
Pertanto rimanendo tale ragionevole dubbio, seppure censurando il comportamento dei tesserati, appare più equo e gli stessi debbano essere sanzionati in misura più tenera rispetto a quella adottata dal Giudice Sportivo e che al Serrau Agostino debba venire inflitta una squalifica sino al 28.02.2011 e al Farris Alessandro una squalifica per due giornate di gara.
Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Oratorio Orione riduce la squalifica inflitta a Serrau Agostino al 28.02.1011 e a Farris Alessandro a due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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