COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 4 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ITTIRI (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Ittiri / Usinese del 12.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 4 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ITTIRI (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Ittiri / Usinese del 12.12.2010. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Ittiri ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato squalificato il campo di giuoco per due gare perché al termine della partita i sostenitori della squadra di casa, in numero di circa dieci, ponevano in essere un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e dei suoi assistenti; l’arbitro veniva coperto di insulti da un dirigente, che spingeva la porta dello spogliatoio con violenza colpendo il ginocchio del direttore di gara, provocandogli un ematoma; la terna era pure costretta a lasciare l’impianto di gara grazie all’intervento della forza pubblica. La ricorrente, nel corpo dei motivi, ricostruisce la vicenda in termini diversi da quella prospettata dall’arbitro nel proprio referto; essa non ha nascosto la circostanza che al termine della gara un dirigente abbia bussato la porta dello spogliatoio del direttore di gara abbia protestato vivacemente nei suoi confronti, ma sostiene che egli non abbia posto in essere alcuna condotta connotata da minacce, ingiurie, né tantomeno violenza. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue. Al fine di meglio comprendere quanto accaduto, questo organo di Giustizia Sportiva convocava sia il direttore di gara, che però, seppur convocato, non si rendeva diligente, che il presidente dell’Ittiri, il quale durante la sua audizione confermava quanto scritto nei motivi del ricorso, asserendo pure che la Società Ittiri aveva espressamente richiesto agli organi competenti di non venire arbitrati dal direttore di gara de quo a causa di precedenti che avrebbero determinato una incompatibilità ambientale. Invero, a prescindere da ciò, il provvedimento di squalifica del campo, astrattamente e per la sua gravità, deve essere conseguenza di condotte gravi e soprattutto violente nei confronti dell’arbitro; l’assenza di certificato medico attestante una diagnosi circa l’asserito ematoma non riscontra la circostanza riferita di talchè la prova dell’atto violento è assente nelle carte procedimentali; peraltro la dinamica descritta dall’arbitro comprova l’assenza di volontà nella condotta che il dirigente avrebbe posto in essere. Ciò nondimeno, non vi è motivo di dubitare circa le condotte ingiuriose e minacciose poste in essere dai dirigenti dell’Ittiri, di per sé deplorevoli e suscettibili di condanna. La sanzione, però, più proporzionata per i fatti così verificatisi è l’inflizione dell’ammenda di Euro 400,00 e la diffida. La Commissione DELIBERA pertanto, in parziale modifica del provvedimento impugnato, la revoca della squalifica del campo per due gare e la sostituzione della predetta sanzione con l’ammenda di Euro 400,00 e diffida. Dispone il non addebito della tassa.
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