COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 4 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.SAN PAOLO OR (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 23.12.2010. Gara Tanca Marchesa / San Paolo Or del 19.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 4 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.SAN PAOLO OR (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 23.12.2010. Gara Tanca Marchesa / San Paolo Or del 19.12.2010. Con reclamo tempestivamente depositato la S.S. San Paolo Oristano ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata disposta la ripetizione della gara per cui è procedimento. La reclamante asserisce di non essere stata messa a conoscenza del fatto che la gara si sarebbe dovuta disputare in campo diverso da quello previsto e soprattutto che in alcun Comunicato Ufficiale precedente era indicata siffatta variazione, di talchè la nuova disputa della gara e non la sconfitta sub-iudice della medesima a carico della Tanca Marchesa integrerebbe una manifesta violazione alle disposizioni del C.G.S. e delle NOIF. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte del procedimento si è potuto constatare che la società Tanca Marchesa, con comunicazione trasmessa al Comitato Regionale del 1° dicembre 2010, aveva tempestivamente avvisato gli organi competenti che le partite interne anche del Campionato Allievi Regionali per impraticabilità del campo, si sarebbero disputate nel campo “Narbonis” di Terralba, di talchè alcuna violazione e/o infrazione può essere contestata alla predetta Società Tanca Marchesa. Ha ben ragione anche la reclamante allorchè, nei motivi del ricorso, asserisce di non essere stata messa a conoscenza della suddetta circostanza, ma siffatta omissione non può essere addebitata alla società Tanca Marchesa, bensì ad un errore materiale del Comitato regionale che non la riportava nei successivi comunicati. E’ pertanto soluzione più logica ed opportuna la ripetizione della gara, trattandosi peraltro di un campionato giovanile ove le partite è sempre meglio che vengano giocate sul campo. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA la ripetizione della gara confermando il dispositivo del Giudice di primo grado. Per le predette ragioni si ritiene inoltre opportuno non dover addebitare la tassa del reclamo a carico della ricorrente.
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