COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 36/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti: A)dei tesserati: Tacchetto Juri, calciatore tesserato per il Pisa Sporting Club A.S.D.; Luperini Andrea, Dirigente del Pisa Sporting Club A.S.D., per rispondere, entrambi, della violazione dell’art. l, comma 1, in relazione all’art. 7, c. 1 e 2, del C.G.S.; Giannini Tommaso, calciatore attualmente tesserato per la U.C.D. Cuoiopelli, cui viene contestata la violazione dell’art. l, c. l, del C.G.S.; B) della Società: Pisa Sporting Club A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2, del medesimo Codice, conseguente al comportamento di propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 36/ P - stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti: A)dei tesserati: Tacchetto Juri, calciatore tesserato per il Pisa Sporting Club A.S.D.; Luperini Andrea, Dirigente del Pisa Sporting Club A.S.D., per rispondere, entrambi, della violazione dell’art. l, comma 1, in relazione all’art. 7, c. 1 e 2, del C.G.S.; Giannini Tommaso, calciatore attualmente tesserato per la U.C.D. Cuoiopelli, cui viene contestata la violazione dell’art. l, c. l, del C.G.S.; B) della Società: Pisa Sporting Club A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2, del medesimo Codice, conseguente al comportamento di propri tesserati. Il Presidente dell’U.S.D. Forte dei Marmi ha segnalato al C.R.T., in data 31 ottobre 2010, il tentativo di illecito che sarebbe stato compiuto, nell’interesse della Società Pisa Sporting Club, nei confronti dell’allora proprio tesserato Tommaso Giannini, affinché questi, nel corso della gara che, in data 31/ 10/2010, avrebbe visto opposte le due Società, favorisse in campo con il proprio comportamento - in cambio di una dazione di denaro - il raggiungimento di un risultato favorevole al Pisa Sporting Club. Nell’esposto venivano indicati i nomi di coloro che avrebbero agito in nome e per conto del sodalizio pisano. La Procura Federale, alla quale è pervenuta la segnalazione, ha attivato le indagini al termine delle quali ha operato il deferimento meglio indicato in epigrafe. A seguito della notifica degli atti di convocazione sono oggi qui presenti: l’Avvocato Mario Maggiolo, in rappresentanza del calciatore Tacchetto Juri, giusta delega che deposita contestualmente; l’ Avvocato Andrea Cariello, in nome e per conto del Dirigente Luperini Andrea, come da mandato in calce alla memoria depositata; Giannini Tommaso, calciatore, assistito dall’Avvocato Simone Marra la Società Pisa Sporting Club A.S.D. è rappresentata dall’Avvocato Carlo Porcaro D’Ambrosio, come da delega in atti. Tutti i legali presenti sono iscritti al Foro di Pisa. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. E’ pervenuta memoria sottoscritta dagli Avvocati D’Ambrosio e Cariello per conto dei loro assistiti. Il Presidente della Commissione, rilevato che i fatti sopra indicati sono ben noti alle parti presenti, dichiara aperto il procedimento ed invita il rappresentante della Procura Federale ad intervenire. L’Avvocato Stefanini chiede la conferma del deferimento, ritenendo del tutto provato il tentativo di alterare il risultato della gara alla luce del procedimento di indagine posto in essere dalla Procura Federale. Contesta la memoria depositata dalla Società con la quale si ritengono insufficienti le dichiarazioni dei Dirigenti della Società Forte dei Marmi in merito ai fatti. Afferma che esse sono invece fondate, anche perché recepite in occasioni distinte e da soggetti diversi, (nell’allenamento del venerdì l’allenatore; al ristorante la domenica mattina sia il Presidente che altri Dirigenti; il capitano della squadra, Espeche, alcuni giorni dopo la gara). Precisa che tali testimonianze, rese dai quattro Dirigenti esaminati, convergono in modo preciso nel riportare le dichiarazioni loro rese dal Giannini. Evidenzia il comportamento leale e corretto del Giannini nel denunciare, nell’immediatezza, i fatti ed attribuisce alla dichiarazione del Presidente della Società, fatta la domenica successiva al Giannini, di volere denunciare alla Federazione l’illecito, la successiva ritrattazione del calciatore. La volontà di ritrattare era stata peraltro preannunciata tanto che lo stesso Presidente l’aveva “anticipata” al, Collaboratore della Procura. Reputa non avere alcuna validità il deposito da parte della Società deferita del tabulato telefonico, considerato che il contatto tra il Giannini ed il Tacchetto è avvenuto in via del tutto diretta e personale. In riferimento al Tacchetto non ritiene credibile che egli sia venuto a conoscenza della vicenda solo allorché si è trovato in presenza del Collaboratore della Procura, dato il risalto che la stampa locale ha dato all’evento una settimana dopo l’incontro. In ogni caso il suo negare qualsiasi contatto con il Giannini è del tutto privo di supporto probatorio. E’ verosimile, “a contrariis”, che il Luperini abbia utilizzato il rapporto di amicizia intercorrente tra il Tacchetto ed il Giannini al fine di far pervenire a quest’ultimo la proposta. Conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: -al Dirigente Luperini Andrea, l’inibizione per anni 3 (tre); -al calciatore Tacchetto Juri, la squalifica per anni 3 (tre), - al calciatore Giannini Tommaso, la squalifica per mesi 6 (sei); -alla Società Pisa Sporting Club A.S.D, la penalizzazione di punti 15 (quindici) da scontarsi nel campionato 2011/2012, nonché l’ammenda di € 3.000,00 (tremila). Intervengono quindi i soggetti deferiti i quali si riportano alle dichiarazioni rese in istruttoria ed alla memoria depositata con la quale si contestano le affermazioni rese in un primo tempo dal Giannini, deducendone la inaffidabilità, perché basate su semplici comunicazioni fatte a più persone che non hanno avuto alcuna conoscenza diretta dei fatti. Più in particolare, l’Avvocato Porcaro D’Ambrosio, per conto della Società Pisa S.C., ritiene le deduzioni della Procura Federale (l’)esito di una lettura parziale e travisante l’accaduto. Precisa che la Società rappresentata non ha mai contestato le dichiarazioni del Giannini ma che di esse si sarebbe dovuto fare una verifica approfondita; osserva che esse non risultano portate a conoscenza di una pluralità di persone ma di un unico gruppo, considerato che egli si è rivolto ad elementi della Società che, per ciò stesso, debbono essere considerati unitariamente. Ritiene che le dichiarazioni dei testi sono avvenute “de relato” dato che nessuno ne ha avuto conoscenza diretta ed afferma di non conoscere il motivo per il quale si debba privilegiare la prima dichiarazione del calciatore e non la seconda. Insistendo nelle istanze istruttorie chiede che l’esame dei fatti avvenga sotto il profilo del buon senso. L’Avvocato Cariello, intervenendo per il Luperini, condivide le argomentazioni e le richieste dall’Avvocato Porcaro D’ambrosio alle quali si associa. L’Avvocato Maggiolo, difensore del Tacchetto, affermando in modo ironico che la posizione del suo assistito è “più semplice”, ritiene che ci si debba attenere alla ricerca dell’oggettività dei fatti, affermando, inoltre, che la reazione del Tacchetto nel negare quanto contestategli dalla Procura Federale è di origine e carattere psicologico. Dubita su quale delle due versioni fornite dal Giannini sia quella vera, affermando che questi abbia comunque offeso o lo Sport o lo spirito di amicizia. Conclude asserendo che sullo svolgersi della vicenda esistono forti dubbi. Giannini a sua volta, con l’assistenza dell’Avvocato Marra, afferma di avere sbagliato e comunque di non aver nulla da nascondere. Ammette di non aver detto la verità al Collaboratore della Procura Federale dato che il Tacchetto gli aveva parlato di una richiesta che avrebbe dovuto rivolgergli da parte del Luperini, circa la combine sull’esito della gara, ma che il calciatore aveva rifiutato ritenendo che il Giannini non avrebbe mai accettato. Afferma di essersi intimorito per le conseguenze che sarebbero sorte a seguito dell’affermazione del Presidente di intendere denunciare il fatto, dopo che questi gli aveva chiesto di riferirgli l’accaduto. Non ha mai parlato con il Luperini e, solo essendo a conoscenza di quanto dettogli dal Tacchetto, ha collegato il messaggio ricevuto sul cellulare dal Luperini, del quale egli ha riconosciuto il numero perché presente nella sua rubrica. Anche in questo caso si è impaurito per le conseguenze che sarebbero potuto derivare. Ha raccontato del contatto avuto con il Tacchetto, al Bizzarri il venerdì, durante l’allenamento, solo al fine di ricavare una certa tranquillità nel corso della gara, dalla quale comunque aveva chiesto di essere esonerato. Circa il colloquio della domenica con il Presidente afferma di aver unicamente inteso “mettere le mani avanti”. A d.r. “ Anche al momento del primo contatto telefonico ero amico del Tacchetto”. L’Avvocato Marra conclude l’intervento in difesa del Giannini affermando che lo stesso è dovuto principalmente all’evitare il coinvolgimento di altri in ciò che costituisce un semplice processo alle intenzioni. Il comportamento del Giannini deve, quindi, essere considerato corretto nel denunciare ma senza che ciò possa danneggiare qualcuno, non avendo in mano nulla di concreto. Ribadisce che il comportamento del calciatore è stato improntato a correttezza e lealtà per cui ritiene che ci si trovi in una situazione prospettata, dalla falsata ricostruzione della Procura, in maniera più grave del reale. Chiede di intervenire il rappresentante della Procura il quale ritiene quanto affermato dal Giannini una versione ragionata al fine di limitare la responsabilità del Tacchetto e ritiene non credibile la ritrattazione per cui, a suo avviso, le dichiarazioni da ritenersi veritiere sono unicamente quelle che il Giannini ha esposto la prima volta. L’Avvocato Porcaro D’Ambrosio prende atto della terza versione resa in questa sede dal Giannini che, afferma, sono favorevoli alla Società dato che in tal modo il Giannini spiega il “malinteso” sorto avendo il Tacchetto riferito ma non proposto alcunché. Non esiste quindi neanche l’ipotesi di un tentativo di illecito, non dovendosi ritenere assolutamente veritiera alcuna delle versioni fornite dal Giannini. Insiste nella richiesta di proscioglimento dovendosi in ogni caso ancorare la sanzione alla effettiva responsabilità. A dette argomentazioni ed alle conclusive richieste (anche istruttorie) si associa, ancora una volta, l’Avvocato Cariello. In sede di decisione la C.D.T.T. ritiene dover preliminarmente ricordare che il rispondere alle convocazioni degli Organi della Giustizia Sportiva non costituisce gesto di mera cortesia, ma atto dovuto, stante quanto disposto dall’art. 1, c. 3, del C.G.S.. Sempre in via preliminare il Presidente della Commissione osserva che non possono trovare accoglimento le attività istruttorie richieste con la memoria depositata in considerazione della irritualità delle stesse perché effettuate al di fuori del disposto del comma 5 dell’art. 41 del C.G.S.. Vige inoltre l’assunto, unanimemente sancito dagli Organi della Disciplina Sportiva, che i principi e le norme del procedimento penale non possono essere trasferititi “sic et simpliciter” nel processo sportivo, essendo questo regolato dalle norme in cui è inserito (C.G.S.). A tale fine si precisa che il procedimento disciplinare sportivo è basato su modelli di tipo inquisitorio che non necessitano pertanto del contraddittorio tra le parti per l’acquisizione delle prove. Sotto tale aspetto appaiono inoltre inconferenti sia il riferimento ad ”attuali fatti giudiziari di cronaca”, sia il richiamo ad ordinamenti diversi da quello sportivo. Non potrà darsi quindi luogo al richiesto contraddittorio tra gli incolpati, venendo di converso ammessa l’audizione del Luperini in quanto soggetto deferito, peraltro ritualmente convocato La Commissione ritiene in ogni caso che l’attività istruttoria compiuta è sufficiente per giungere a decisione. Esaminati gli atti ed acquisite le dichiarazione delle parti, nell’analizzare i fatti si rileva quanto segue. Tommaso Giannini, calciatore. E’ il soggetto attorno al quale ruota tutta la vicenda, per cui la C.D. ritiene necessario esaminarne preliminarmente la posizione. I testi sono concordi nell’indicare con descrizioni assolutamente combacianti, senza alcuna incertezza o sbavatura, quanto dal Giannini riferito all’allenatore Bizzarri il venerdì precedente la gara del 31/10/2010 e ripetuto, il mattino della gara stessa, al Presidente ed ai Dirigenti Paolini e Mingrino, ovvero che il Tacchetto gli aveva personalmente proposto, su richiesta del Luperini, di commettere, dietro compenso di mille euro suscettibile di aumento, uno o più falli da rigore onde consentire al Pisa S.C. di vincere la gara. La spontaneità della “confessione”, resa all’allenatore, accompagnata dalla affermazione del calciatore “….non starei tranquillo con me stesso a tenermela dentro”, determina l’assoluta credibilità della testimonianza. La circostanza veniva ripetuta dal Giannini al Presidente della Società e ad altri Dirigenti, la domenica della gara alla quale egli avrebbe partecipato risultando uno dei migliori in campo. A dette affermazioni si aggiunge quella del Calciatore Espeche al quale il Giannini ha detto, nella fase preparatoria di un allenamento, di aver ricevuto “dal Pisa S.C.”un’offerta di denaro “perché lui facesse un fallo da rigore”. Il capitano rispondeva complimentandosi per la sua onestà. Tale concordanza di dichiarazioni dimostra, già di per sé, la fondatezza del deferimento che trova anche la propria ragion d’essere nella situazione di classifica in cui si trovavano a quel momento le tre squadre, il che rende verosimile e fondata la richiesta rivolta dal Tacchetto “per conto del D.S. Luperini”, al Giannini: Pistoiese e Pisa, in testa, con ventidue punti, Forte dei Marmi al 12° posto con nove punti. Ciò significa che in caso di vittoria contro il Forte dei Marmi, il Pisa, anche in caso di vittoria della Pistoiese sull’A.S.D. Lampo (come realmente avvenuto), si sarebbe certamente trovato a parità di punti con la Pistoiese, andando quindi allo scontro diretto in condizioni di classifica di parità. (cfr. dichiarazione Ciancilla). Questo il risultato che il Luperini intendeva raggiungere. Altri elementi atti a confermare la sussistenza del fatto si rinvengono: nella dichiarazione resa dal Giannini al Presidente in ordine all’aver ricevuto lo stesso giorno di venerdì, mentre era in corso l’allenamento, una chiamata da parte del Luperini sul proprio cellulare. Chiamata alla quale non aveva risposto temendo di sentirsi rinnovare la proposta prospettatagli il martedì precedente dal Tacchetto. Interpretazione che è del tutto verosimile non essendovi tra i due altro motivo di contatto; nelle lamentele rivolte dal Giannini al Presidente, nella settimana successiva alla gara, con conseguente affermazione di intendere ritrattare il tutto per il ”casino” derivatogli dalla trasmissione, da parte del Presidente al C.R.T., dell’esposto-denuncia. A quest’ultimo episodio, poi conclusosi con la concessione da parte della Società della lista di svincolo, erano presenti anche il team manager e l’allenatore, che ne hanno fatto oggetto di specifica dichiarazione in sede di indagine. La rimostranza costituisce, a parere della Commissione, una ulteriore implicita ammissione dell’esistenza dei contatti avuti con il Tacchetto. Il fatto, nel suo insieme, era peraltro noto non solo all’interno della squadra (dichiarazioni Espeche, Ciorba) ma anche nell’ambito del campionato di categoria, come si evince dai timori espressi dal D.S. della Pistoiese (squadra avversaria del Pisa nell’immediato) al Presidente Ciancilla. Le dichiarazioni del Bizzarri e del Ciancilla sono veritiere anche in considerazione del fatto che il Bizzarri ha il martedì, immediatamente dopo aver appreso dal Giannini la richiesta rivoltagli, informato il Presidente e questi, dopo avere valutato i fatti, ha, la stessa mattina della gara, inviato l’esposto al C.R.T.. E’ evidente che in tal modo entrambi si sono assunti ogni conseguenza di carattere disciplinare sportivo. Si ricorda che il Bizzarri inoltre ha confermato, nelle due occasioni in cui è stato chiamato dalla Procura Federale, sia la prima dichiarazione del Giannini, sia l’intenzione di ritrattare resa in sua presenza; precisamente, una prima volta in data 5 gennaio 2011, confermata in data 19.02.2011, dichiarandosi disponibile a confronti ed alla eventuale partecipazione al dibattimento. Per quanto superfluo, si evidenzia che nessuno di detti dirigenti aveva interesse a sollevare complicazioni di qualsiasi genere nell’attesa della imminente competizione, peraltro vinta. Così ricostruiti gli eventi la C.D. osserva che la ritrattazione effettuata in sede istruttoria dal Giannini - seconda versione - è del tutto priva di valore non potendosi sottacere infatti che essa era stata preannunciata dal calciatore, nei giorni immediatamente successivi alla gara, al Presidente e da questi riferita, in data 28.12.2010 al Collaboratore della Procura Federale. Che l’originaria dichiarazione venisse dal Giannini ritrattata è stato altresì indicato, sempre in data 28.12.2011, anche dal Dirigente Mingrino, il quale ha affermato che “ il calciatore non aveva nessuna intenzione di confermare l‘accaduto perché non voleva avere problemi col Pisa e col suo amico.” Puntualmente il Giannini ha ritrattato il tutto in sede di audizione da parte del Collaboratore della Procura Federale, in data 13.01.2011. Quanto sopra deve essere inquadrato, ancora, nelle dichiarazioni rese sempre dal Giannini in sede istruttoria il quale non esclude, a quel momento, di essere disponibile a tesserarsi “…anche col Pisa”. Oggi il Gannini ritiene di fornire la spiegazione di tutto ammettendo di non aver detto la verità al Collaboratore della Procura Federale. Secondo tale ultima versione infatti il Tacchetto gli ha riferito di una richiesta che avrebbe dovuto rivolgergli da parte del Luperini, circa la combine sull’esito della gara, ma che il calciatore aveva rifiutato ritenendo che il Giannini non avrebbe mai accettato. Tale “terza versione” appare alla Commissione, come del resto la “seconda”, del tutto infondata ed inverosimile. Infatti se questa fosse la verità non si vede per quale motivo il Giannini, che ha anche innanzi questa Commissione riaffermato la sua amicizia per il Tacchetto, non l’ha rivelata nelle precedenti occasioni: Si ricorda che la telefonata del Tacchetto è avvenuta il martedì; il Giannini ha riportato la dichiarazione all’Allenatore Bizzarri il venerdì successivo; ne ha dato conferma al Presidente ed agli altri dirigenti la domenica della gara (il 31 ottobre) ed è stato ascoltato dal Collaboratore della Procura in data 13 gennaio 2011, per concludere con la dichiarazione in data odierna che appare essere più che altro il risultato di una strategia maturata nel frattempo e preordinata allo scopo. Ciò si afferma tenendo conto non solo della precisione e della concordanza delle dichiarazioni rese in sede di audizione dai tesserati esaminati, ma anche di quelle dello stesso Giannini che riportano, con assoluta puntualità, fatti particolari, ripetute anche a distanza di giorni (vedasi il rigore, la somma di mille euro, suscettibili di aumento, nonché la mancata risposta alla telefonata del Luperini con il quale non risulta allo stato degli atti alcuna continuità di rapporti). Viene più che dimostrata, quindi, la violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. da parte del Giannini per la reticenza totale tenuta nei confronti della Procura Federale, tentando in tal modo di ostacolare il percorso della Giustizia Sportiva. La dimostrata infondatezza della ritrattazione operata in sede istruttoria dal Giannini, costituisce ex sé conferma del tentativo di illecito accertato con il deferimento, in ordine al quale non rimane che determinare le responsabilità dei singoli. Juri Tacchetto, calciatore. Premette di aver risposto alla convocazione “essendo una persona civile”; conferma quanto indicato al Collaboratore della Procura Federale e quindi di aver avuto cognizione della vicenda solo al momento della convocazione. Dichiara di conoscere il Giannini con cui qualche volta si sente. Senonché, il Giannini, in occasione della seduta di allenamento svoltasi in data 29 ottobre 2010, ha informato l’allenatore Bizzarri di essere stato avvicinato di persona, il martedì precedente, dal Tacchetto che gli chiese espressamente di danneggiare il Forte dei Marmi (mi parlò di un rigore) nella gara che questa squadra avrebbe disputato contro il Pisa il 31 ottobre, o comunque di favorire il Pisa. Osserva il Collegio che il riferimento al “rigore”, ad ulteriore dimostrazione della assoluta veridicità della prima dichiarazione del Giannini, trova conferma nella deposizione del calciatore Espeche circa quanto dettogli dallo stesso, in una seduta di allenamento successiva al venerdì 29 ottobre. Ed ancora, la dichiarazione del calciatore di essere assolutamente all’oscuro di tutto è mendace. Infatti la Procura Federale ha accertato che: alla fine di ottobre del 2010 il Tacchetto, si allenava con la squadra del Pisa S.C.; il quotidiano “Il Tirreno” ha pubblicato due articoli, rispettivamente in data 9 e 10 novembre dando rilevanza alla vicenda. Giannini; il Tacchetto si è tesserato per la Società in data 17.12.2010. A tal proposito è quindi infondato quanto riportato sulla memoria depositata, ovvero che il tesseramento è avvenuto in data antecedente la gara in questione dato che questa è stata disputata il 31 ottobre 2010 ha reso le proprie dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale in data 21.1.2011; è inverosimile che egli non conoscesse la vicenda, di notevole gravità, che lo vedeva tra i protagonisti; negli accadimenti infine appare incomprensibile, se non lo si veda sotto l’aspetto di continuare ad ostacolare il procedimento disciplinare, la diversa descrizione dei rapporti interpersonali esistenti con il Giannini. Infatti, se il Giannini indica l’esistenza di una profonda amicizia (Del Tacchetto sono fraterno amico…), il Tacchetto dichiara esistere solo un rapporto “di semplice conoscenza”. Il Collegio ritiene veritiera l’affermazione del Giannini perché una proposta del tipo di quella rivoltagli dal Tacchetto può avvenire unicamente nell’ambito di quella “fraterna amicizia” unica a poter garantire la massima riservatezza anche nel caso di rifiuto opposto. In conclusione, alle precise indicazioni circa l’avvenuta richiesta che il Giannini ha in più occasioni riferito sia all’allenatore Bizzarri, sia a più Dirigenti dell’U.S.D. Forte dei Marmi, che infine al calciatore Espeche, il Tacchetto oppone l’unica dichiarazione di non sapere assolutamente nulla. Andrea Luperini, Dirigente Ricorda, stranamente, di conoscere il Giannini, con il quale ha parlato una sola volta “due o tre anni prima” e di aver appreso della vicenda dalla stampa, non dandovi alcun peso ritenendola infondata. Affermazione quest’ultima di estrema gravità se pronunciata dall’allenatore di una squadra un calciatore della quale potrebbe aver commesso un illecito sportivo. Le tesi difensive sostenute con la memoria depositata appaiono infondate e non rispondenti agli atti di causa, ciò ad iniziare dall’affermazione, attribuita al Presidente Ciancilla, di “insistenti chiamate” effettuate dal Luperini al Giannini. Tale dichiarazione è smentita da quelle precise, concordanti rilasciate in merito oltre che dal Ciancilla anche da Paolini e Bizzarri. Ciò senza tener conto di quanto indicato dallo stesso calciatore Giannini durante l’allenamento del venerdì. Altrettanto infondata è la prova che si pretende sussistere in ordine alla assenza di qualsiasi chiamata fatta dal Luperini al Giannini attraverso il tabulato Tim depositato. Infatti non vi è alcuna possibilità di identificazione dei numeri telefonici in esso indicati né per quanto riguarda il Giannini (numero peraltro non indicato nella memoria, né in possesso del Collegio) né di alcun altro, per la riservatezza con cui esso è compilato rivelandosi incomprensibile a tutti ad esclusione dell’utente. Osserva ancora il Collegio che la esistenza o meno della telefonata è ininfluente agli effetti del deferimento dovendo considerare che il Giannini ha riferito semplicemente della ricezione sul cellulare della chiamata, che ha identificato essere del Luperini pur non rispondendovi, nel momento stesso in cui denunciava all’allenatore l’avvenuto contatto con il Tacchetto. I tabulati dei singoli gestori telefonici infatti riportano solo, per dovere di fatturazione, le telefonate effettivamente avvenute. La difesa si chiede per quale motivo si debba privilegiare la originaria dichiarazione accusatoria del Giannini e non dar credito, piuttosto, alla seconda con la quale il calciatore ritratta il tutto. A tal proposito la Commissione osserva che, ove quest’ultima fosse la realtà dei fatti, ci troveremmo di fronte ad un disegno artatamente preordinato, con dichiarazioni univoche e circostanziate, dei dirigenti della Società Forte dei Marmi rese quindi all’unico scopo di recar danno, per cui bisognerebbe chiedersi “cui prodest ?”. Non certamente al Forte dei Marmi il quale vista la posizione di classifica non poteva che giocare per vincere, considerato il dodicesimo posto occupato in classifica, e non in grado comunque di dar fastidio al Pisa. Così come è da escludere qualsiasi azione diretta contro il Giannini visto che, per affermazione del giocatore stesso, egli sapeva sin da un mese prima della gara che la Società gli avrebbe concesso nel dicembre 2010, alla riapertura suppletiva degli svincoli, la relativa lista, consentendogli in tal modo di esser libero di tesserarsi per qualsiasi Società, Pisa compreso. Dallo svolgimento dei fatti, ricostruiti attraverso le dichiarazioni acquisite in istruttoria, appare del tutto logico e conseguenziale che, nella ricerca di un risultato agli effetti della classifica che lo ponesse in condizione di parità con la Pistoiese, il Luperini abbia richiesto al Tacchetto l’intervento dichiarato dal Giannini vista la loro “fraterna amicizia”. Il Tacchetto, il quale orbitava nell’ambito della squadra in attesa di ricevere il n.o. per essere tesserato, ha ritenuto opportuno entrare in contatto con il Giannini per acquisire, evidentemente, un ulteriore titolo di merito nei confronti dell’allenatore. Pisa Sporting Club A.S.D. La difesa dell’Avvocato Porcaro non apporta nulla di nuovo a quanto rappresentato in sede istruttoria. Anche le dichiarazioni rilasciate dal Presidente agli organi di stampa non escludono in alcun modo la responsabilità dei tesserati anzi, al contrario, sembrano indicare una colpevolezza all’interno della Società allorché afferma, anche se in seconda battuta, che “…chi ha sbagliato si assumerà le proprie responsabilità e pagherà…”. Il deferimento è del tutto fondato e quindi da accogliere. In conseguenza dell’avvenuto accertamento delle violazioni commesse dai tesserati, la Società è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.. In sede di determinazione delle sanzioni il Collegio non può non tener conto della recentissima sentenza della C.G.F., avente per oggetto eguale fattispecie, pubblicata con il C.U. n. 303 della stagione 2010/2011 P.Q M. la C.D.T.T: tenuto conto della gravità dei fatti contestati infligge: a Luperini Andrea, Dirigente, la inibizione per anni 2 (due); a Tacchetto Juri, calciatore, la squalifica per anni 2 (due); a Giannini Tommaso, calciatore la squalifica per mesi 6 (sei); alla Società Pisa Sporting Club A.S.D., punti 10 (dieci) di penalizzazione da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012, oltre l’ammenda di € 3.000,00 (tremila).
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